La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e
documenti)
La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e
documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di
tali organi sono disciplinati dalla presente legge.