La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fine di favorire i Paesi in via di sviluppo e di contribuire al
loro  progresso nel campo scientifico, tecnico ed economico, verranno
attuati dei programmi di collaborazione secondo le disposizioni della
presente legge.