La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' corrisposta dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennita' di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili. L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale.