La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Caratteri e finalita' della scuola materna statale) La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'eta' prescolastica da tre a sei anni, e' disciplinata dalle norme della presente legge. Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalita' infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia. L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza gratuita.