IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 13 luglio 1967, n. 584,  concernente  il
riconoscimento del diritto ad una giornata di riposo  dal  lavoro  al
donatore  di  sangue  dopo  il  salasso  per   trasfusione   e   alla
corresponsione della retribuzione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  E' fissato in 250 grammi  il  limite  quantitativo  minimo  che  la
donazione di sangue, ai fini degli articoli 1  e  2  della  legge  13
luglio 1967, n. 584, deve raggiungere per il diritto alla giornata di
riposo  e  alla  relativa  retribuzione  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti che cedono gratuitamente il loro  sangue  per  trasfusione
diretta o indiretta o per l'elaborazione dei derivati del  sangue  ad
uso terapeutico.