La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  norme  contenute nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n.
607, si applicano alle enfiteusi rustiche costituite anteriormente al
28 ottobre 1941.