La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal
seguente:
  "Nell'affitto   di   fondo  rustico  il  canone  e'  determinato  e
corrisposto in denaro".