La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La   professione   sanitaria   ausiliaria   di   massaggiatore    e
massofisioterapista e'  esercitabile  soltanto  dai  massaggiatori  e
massofisioterapisti  diplomati  da  una   scuola   di   massaggio   e
massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro  per
la sanita', sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di
istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. 
  Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi
sono autorizzati a sostenere o rimborsare le  spese  per  prestazioni
massoterapiche e fisioterapiche solo se  queste  sono  effettuate  da
massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino  alle
dipendenze di  enti  ospedalieri  e  di  istituti  privati,  sia  che
esercitino la professione autonomamente.