La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La lettera a) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e'
sostituita dalla seguente:
  "a)  per  il  trattamento  integrativo di pensione, di cui al primo
comma,    punto   1),   dell'articolo   2,   in   base   al   sistema
tecnico-finanziario della ripartizione.
  Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il
cui   ammontare,   alla  fine  di  ciascun  anno,  deve  essere  pari
all'importo   di  due  annualita'  delle  integrazioni  in  corso  di
pagamento a carico del Fondo a tale epoca.
  In  sede  di  prima costituzione l'ammontare della predetta riserva
deve  essere  pari all'importo di due annualita' delle integrazioni a
carico  del  Fondo,  in  corso di pagamento alla data del 31 dicembre
1968".