La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le  disposizioni
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario  secondo  i
principi costituzionali del  concorso  di  ognuno  in  ragione  della
propria capacita' contributiva e della  progressivita'  e  secondo  i
principi, i criteri direttivi e i tempi  determinati  dalla  presente
legge: 
    I. - istituzione dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,
dell'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche  e  dell'imposta
locale sui redditi e contemporanea abolizione: a) delle  imposte  sul
reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito  dei
fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile,  dell'imposta  speciale
sul reddito dei  fabbricati  di  lusso  delle  relative  sovraimposte
erariali e locali;  b)  dell'imposta  complementare  progressiva  sul
reddito complessivo, dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle
obbligazioni; c) dell'imposta comunale sulle industrie,  i  commerci,
le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d)
delle imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore  locativo
e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) del
contributo  speciale  di  cura,  delle  contribuzioni  speciali   sui
pubblici spettacoli e della tassa di musica applicati nelle  stazioni
di cura, di  soggiorno  e  di  turismo;  f)  delle  imposte  camerali
previste dall'articolo 52, lettere c)  e  d)  del  regio  decreto  20
settembre 1934, n. 2011; g) delle addizionali erariali e locali  agli
indicati tributi; 
    II.  -   istituzione   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   e
contemporanea abolizione: a)  dell'imposta  generale  sull'entrata  e
delle   relative   addizionali;   b)   dell'imposta    corrispondente
all'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute  per  il
fatto obiettivo  dell'importazione;  c)  delle  tasse  di  bollo  sui
documenti di trasporto e delle tasse erariali  sui  trasporti,  della
tassa di bollo sulle carte da gioco, della tassa  di  radiodiffusione
sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e della  imposta  sui
dischi fonografici ed  altri  supporti  atti  alla  riproduzione  del
suono; d) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre
tessili naturali, artificiali, sintetiche e di  vetro,  sugli  oli  e
grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta
gradi  centigradi,  sugli  oli  vegetali   liquidi   con   punto   di
solidificazione non superiore  a  dodici  gradi  centigradi  comunque
ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali  concreti,  sugli
acidi  grassi  di  origine  animale  e  vegetale  aventi   punto   di
solidificazione inferiore  a  quarantotto  gradi  centigradi  nonche'
sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale
come acidi grassi, sugli organi  di  illuminazione  elettrica  e  sui
surrogati di caffe', delle corrispondenti sovrimposte  di  confine  e
dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) dell'imposta di consumo
sul sale; f) dell'imposta  sul  consumo  di  cartine  e  tubetti  per
sigarette; g) delle imposte comunali di consumo, compreso il  diritto
speciale sulle  acque  da  tavola;  h)  dell'imposta  erariale  sulla
pubblicita'; i) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni  contro
deposito o contro pegno; l) del diritto speciale sull'ammontare lordo
dei pedaggi autostradali; m) dell'imposta sulle utenze telefoniche; 
    III.  -  istituzione  dell'imposta  comunale  sull'incremento  di
valore  degli  immobili  e  contemporanea   abolizione   dell'imposta
sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di
miglioria; 
    IV. - revisione della disciplina delle imposte  di  registro,  di
bollo  e  ipotecarie,  dei  tributi  catastali,  delle  tasse   sulle
concessioni  governative  e  dei  diritti   erariali   sui   pubblici
spettacoli; 
    V. - revisione del regime tributario delle  successioni  e  delle
donazioni. 
  Nell'esercizio della  delega  saranno  anche  emanate  disposizioni
relative all'accertamento,  alla  riscossione,  alle  sanzioni  e  al
contenzioso, all'ordinamento e al funzionamento  dell'amministrazione
finanziaria ed alle entrate tributarie dei comuni, delle  province  e
delle regioni.