La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli oneri derivanti dalle progettazioni e dalle direzioni
artistiche delle opere previste dall'articolo 1 della legge 28
febbraio 1967, n. 126, e quelli relativi all'espletamento del
concorso ed alla formazione del piano o dei piani particolareggiati
indicati dall'articolo 6 della predetta legge n. 126, nonche' alla
corresponsione dei premi, questi per un ammontare complessivo massimo
di lire 35 milioni, da assegnarsi al progetto vincente ed agli altri
ritenuti meritevoli, gravano sull'autorizzazione di spesa di cui al
citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126.
Il terzo comma del citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967,
n. 126, e' soppresso.