La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  giornaliera  di  malattia  per i lavoratori agricoli,
salariati  fissi  e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati,
compartecipanti  e  piccoli  coloni,  e' determinata nella misura del
cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.
  Dopo  il  ventesimo  giorno di malattia l'indennita' giornaliera e'
determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.
  L'indennita'  giornaliera  e'  corrisposta  a  decorrere dal quarto
giorno  di  malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate
annue  secondo  le norme, limiti e modalita' in vigore per gli operai
dell'industria.
  I  commi  secondo  e  terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio
1963, n. 329, sono abrogati.