IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega
legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno per il tesoro e
per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
Operazioni imponibili
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese e
sulle prestazioni di servizi a imprese effettuate nell'esercizio di
arti e professioni.
L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo
quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate.