La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dall'entrata in vigore della presente legge e  con  l'osservanza  dei
principi e dei  criteri  direttivi  appresso  indicati,  uno  o  piu'
decreti con valore di legge ordinaria: 
    a) per la disciplina  unitaria  del  nuovo  stato  giuridico  del
personale docente,  direttivo  ed  ispettivo  della  scuola  materna,
elementare, secondaria ed  artistica  e  di  ogni  altra  istituzione
scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi  necessari
da peculiari finalita', e del personale di ogni altra  categoria  che
svolga  funzioni  direttive  o  docenti  nelle  scuole  od   istituti
d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita'"; 
    b) per la conseguente  revisione  della  posizione  del  predetto
personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta
valutazione economica delle funzioni docente e direttiva  nonche'  al
riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso  quello
dei direttori delle accademie di belle arti e  dei  licei  artistici,
con  forme  opportune  di  decentramento  a   livello   regionale   o
provinciale; 
    c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del
trattamento economico del personale non insegnante  delle  scuole  di
cui alla precedente lettera a)  e  dei  convitti  nazionali  e  degli
educandati femminili dello Stato nonche' dei  convitti  annessi  agli
istituti di istruzione tecnica e professionale; 
    d) per la istituzione e il riordinamento degli organi  collegiali
di  governo  degli  istituti  e  scuole  materne  e   di   istruzione
elementare, secondaria ed artistica.