IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di comminare sanzioni per la inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1. Chiunque non osserva i provvedimenti che dispongono i divieti di circolazione nei giorni festivi dei veicoli a motore, delle imbarcazioni e natanti da diporto a motore, degli aeromobili da turismo o privati e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma e' applicata dal prefetto. Per i provvedimenti emanati su disposizioni dei Ministeri dei trasporti e della aviazione civile e della marina mercantile, anche in conformita' delle direttive del Governo, ai prefetti sono sostituiti gli organi periferici degli stessi Ministeri. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.