IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza di comminare sanzioni per la
inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per i
trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Chiunque  non  osserva  i provvedimenti che dispongono i divieti di
circolazione   nei   giorni  festivi  dei  veicoli  a  motore,  delle
imbarcazioni  e  natanti  da  diporto  a  motore, degli aeromobili da
turismo  o  privati  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa da L.
100.000 a L. 1.000.000.
  La  sanzione amministrativa di cui al precedente comma e' applicata
dal prefetto.
  Per  i  provvedimenti  emanati  su  disposizioni  dei Ministeri dei
trasporti  e  della aviazione civile e della marina mercantile, anche
in   conformita'  delle  direttive  del  Governo,  ai  prefetti  sono
sostituiti gli organi periferici degli stessi Ministeri.
  Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3
maggio 1967, n. 317.