La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  internazionale  relativa  alla  proiezione degli artisti
interpreti   o  esecutori,  dei  produttori  di  fonogrammi  e  degli
organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.