La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo l'articolo 615 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  615-bis.  -  (Interferenze  illecite  nella vita privata). -
Chiunque,  mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si
procura  indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata
svolgentesi  nei  luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
  Alla  stessa  pena  soggiace,  salvo  che il fatto costituisca piu'
grave  reato,  chi  rivela  o  diffonde,  mediante qualsiasi mezzo di
informazione  al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi
indicati nella prima parte di questo articolo.
  I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede  d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni
se  il  fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di  un  pubblico  servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri  inerenti  alla  funzione  o servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato".