La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  attuazione  dell'articolo 13 dello statuto speciale emanato con
legge  costituzionale  26 febbraio 1948, n. 3, e per il conseguimento
della  finalita'  di cui all'articolo 255 del testo unico delle leggi
sugli   interventi   nel   Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e' autorizzata,
in aggiunta agli stanziamenti disposti dallo stesso testo unico e per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui al titolo I della presente
legge, la spesa di lire 340 miliardi.
  L'anzidetta  somma  sara' inscritta nello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  del  tesoro  in  ragione  di  lire  6 miliardi
nell'anno  1974,  di  lire  28  miliardi  nell'anno 1975 e di lire 34
miliardi  per  ciascuno  degli anni dal 1976 al 1984. Non meno del 20
per   cento  di  tale  spesa  e'  riservato  al  finanziamento  degli
interventi  per lo sviluppo agricolo previsti negli articoli da 268 a
278 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.