La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e per il conseguimento della finalita' di cui all'articolo 255 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e' autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti disposti dallo stesso testo unico e per l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I della presente legge, la spesa di lire 340 miliardi. L'anzidetta somma sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1974, di lire 28 miliardi nell'anno 1975 e di lire 34 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984. Non meno del 20 per cento di tale spesa e' riservato al finanziamento degli interventi per lo sviluppo agricolo previsti negli articoli da 268 a 278 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.