IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti; Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica; Considerato che dal 1 ottobre 1970 funzionano di fatto gli istituti di istruzione artistica sottoelencati; Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 ottobre 1970 sono istituite le seguenti accademie di belle arti, licei artistici autonomi e sezioni staccate degli stessi: 1) Accademia di belle arti di Bari; 2) Accademia di belle arti di Foggia; 3) liceo artistico di Aversa; 4) liceo artistico di Cassino; 5) liceo artistico di Cosenza; 6) liceo artistico 2° di Firenze; 7) liceo artistico di Lovere; 8) liceo artistico 2° di Milano; 9) liceo artistico di Novara; 10) liceo artistico di Padova; 11) liceo artistico di Porto San Giorgio; 12) liceo artistico 3° di Roma; 13) liceo artistico di Siderno; 14) liceo artistico 2° di Torino; 15) liceo artistico di Treviso; 16) liceo artistico di Eboli (sezione staccata del liceo artistico di Salerno); 17) liceo artistico di Valdagno (sezione staccata dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Venezia).