IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123,  sull'ordinamento
dell'istruzione artistica; 
  Visto il regio decreto 29 giugno  1924,  n.  1239,  sugli  orari  e
programmi d'esame nei licei artistici  e  nelle  accademie  di  belle
arti; 
  Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 che detta nuove
disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica; 
  Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che  istituisce  il  ruolo
degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici; 
  Vista la legge  2  marzo  1963,  n.  262,  che  detta  nuove  norme
sull'ordinamento  amministrativo  e  didattico  degli   istituti   di
istruzione artistica; 
  Considerato che dal 1 ottobre 1970 funzionano di fatto gli istituti
di istruzione artistica sottoelencati; 
  Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione, di concerto con quello per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1 ottobre 1970 sono istituite le seguenti accademie
di belle arti, licei artistici  autonomi  e  sezioni  staccate  degli
stessi: 
    1) Accademia di belle arti di Bari; 
    2) Accademia di belle arti di Foggia; 
    3) liceo artistico di Aversa; 
    4) liceo artistico di Cassino; 
    5) liceo artistico di Cosenza; 
    6) liceo artistico 2° di Firenze; 
    7) liceo artistico di Lovere; 
    8) liceo artistico 2° di Milano; 
    9) liceo artistico di Novara; 
    10) liceo artistico di Padova; 
    11) liceo artistico di Porto San Giorgio; 
    12) liceo artistico 3° di Roma; 
    13) liceo artistico di Siderno; 
    14) liceo artistico 2° di Torino; 
    15) liceo artistico di Treviso; 
    16)  liceo  artistico  di  Eboli  (sezione  staccata  del   liceo
artistico di Salerno); 
    17) liceo artistico di Valdagno (sezione staccata  dell'Accademia
di belle arti e liceo artistico di Venezia).