La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  sull'interdizione  della  messa  a  punto,  produzione e
immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche
e  sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10
aprile 1972.