La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La persona affetta da cecita' congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, e' a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purche' non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.