IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela  delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; 
  Vista la legge 5 gennaio 1955, n.  5,  recante  modificazioni  agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125; 
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n.  667,  contenente  norme
regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125; 
  Visto  il  proprio  decreto  30  ottobre  1955,  n.  1279,  ed,  in
particolare, l'art. 2  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  «
denominazione tipica » del formaggio « Fiore sardo »; 
  Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad  ottenere
a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n.  125,  il
riconoscimento della « denominazione di origine » del detto formaggio
« Fiore sardo », corredata  dal  parere  favorevole  dell'assessorato
alla agricoltura e foreste della regione autonoma della Sardegna; 
  Visto il parere favorevole del Comitato  nazionale  per  la  tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito  ai
sensi dell'art. 4 della ricordata  legge  n.  125,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1974, n. 57; 
  Considerato che il formaggio « Fiore sardo », gia' riconosciuto a «
denominazione  tipica  »  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1279, e' un  prodotto
le  cui  caratteristiche  organolettiche  e  merceologiche   derivano
prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle  consuetudini  di
fabbricazione proprie ed esclusive della Sardegna; 
  Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata
dagli  interessati   per   ottenere   il   riconoscimento   della   «
denominazione di origine » in luogo della « denominazione  tipica  »,
in quanto rispondente alle  effettive  esigenze  della  produzione  e
della commercializzazione del formaggio « Fiore sardo »; 
  Sulla proposta del Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste  di
concerto  con  il  Ministro   per   l'industria,   il   commercio   e
l'artigianato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  A  modifica  di  quanto  stabilito  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30   ottobre   1955,   n.   1279,   la
denominazione del formaggio « Fiore sardo » e'  riconosciuta  come  «
denominazione di origine » e, pertanto, non e' piu' da considerare  «
tipica ».