IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125; Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125; Visto il proprio decreto 30 ottobre 1955, n. 1279, ed, in particolare, l'art. 2 con il quale e' stata riconosciuta la « denominazione tipica » del formaggio « Fiore sardo »; Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della « denominazione di origine » del detto formaggio « Fiore sardo », corredata dal parere favorevole dell'assessorato alla agricoltura e foreste della regione autonoma della Sardegna; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1974, n. 57; Considerato che il formaggio « Fiore sardo », gia' riconosciuto a « denominazione tipica » ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1279, e' un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione proprie ed esclusive della Sardegna; Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della « denominazione di origine » in luogo della « denominazione tipica », in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio « Fiore sardo »; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1. A modifica di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1279, la denominazione del formaggio « Fiore sardo » e' riconosciuta come « denominazione di origine » e, pertanto, non e' piu' da considerare « tipica ».