IL MINISTRO PER LA SANITA' 
 
  Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, che conferisce al
Ministro per la sanita' la facolta' di estendere con proprio  decreto
ad  altre  categorie  di  lavoratori  l'obbligo  della   vaccinazione
antitetanica; 
  Rilevato che la legge predetta obbliga alla  vaccinazione  soltanto
gli operai  e  manovali  delle  ferrovie,  mentre  l'incidenza  degli
infortuni sul lavoro e l'inquinamento ambientale proprio del tipo  di
attivita'  esercitata  dai  ferrovieri  consiglia   l'obbligo   della
vaccinazione di altro personale delle ferrovie dello Stato; 
  Visto il quadro n. 4  allegato  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077; 
  Udito il parere del Consiglio superiore di sanita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo
1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, e' esteso
a tutto  il  personale  delle  ferrovie  elencato  sotto  la  voce  «
personale dell'esercizio » nel quadro n. 4 « qualifiche  iniziali  di
assunzione  del  personale  in  prova  »,  allegato  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  4  del  7  gennaio
1971, concernente il riordinamento  delle  carriere  degli  impiegati
civili dello Stato, nonche' a tutto il personale  delle  ferrovie  in
concessione delle categorie  corrispondenti  a  quelle  indicate  nel
citato allegato. 
  Per tali lavoratori la vaccinazione e' resa obbligatoria a  partire
dalle nuove leve di lavoro. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 22 marzo 1975 
 
                                                Il Ministro: GULLOTTI