IL MINISTRO PER LA SANITA' Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, che conferisce al Ministro per la sanita' la facolta' di estendere con proprio decreto ad altre categorie di lavoratori l'obbligo della vaccinazione antitetanica; Rilevato che la legge predetta obbliga alla vaccinazione soltanto gli operai e manovali delle ferrovie, mentre l'incidenza degli infortuni sul lavoro e l'inquinamento ambientale proprio del tipo di attivita' esercitata dai ferrovieri consiglia l'obbligo della vaccinazione di altro personale delle ferrovie dello Stato; Visto il quadro n. 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077; Udito il parere del Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Articolo unico L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, e' esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce « personale dell'esercizio » nel quadro n. 4 « qualifiche iniziali di assunzione del personale in prova », allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonche' a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato. Per tali lavoratori la vaccinazione e' resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 marzo 1975 Il Ministro: GULLOTTI