La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il  terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n.
212, e' inserito il seguente comma:
  "I  divieti  di  cui  al  presente  articolo  non si applicano alle
affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in
luogo  pubblico,  regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione
del decreto di, convocazione dei comizi".