IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, con
il quale il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare
disposizioni legislative intese a disciplinare le funzioni di
controllo della contabilita' e quelle di certificazione dei bilanci
delle societa' con azioni quotate in borsa;
Udito il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi
del succitato art. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per
le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per
l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
Controllo della contabilita' e della valutazione del patrimonio
sociale
Nelle societa' con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo
della regolare tenuta della contabilita' sociale, della
corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite
alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle
norme stabilite dall'art. 2425 del codice civile per la valutazione
del patrimonio sociale sono attribuite a una societa' di revisione
iscritta nell'albo speciale di cui al successivo art. 8. La societa'
di revisione provvede, altresi', alla certificazione del bilancio e
del conto dei profitti e delle perdite ai sensi del successivo art.
4. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio
sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle di cui agli
articoli 2425, primo comma, n. 4) e ultimo comma, 2426 e 2427 dello
stesso codice.
La societa' di revisione ha diritto di ottenere dagli
amministratori della societa' documenti e notizie utili alla
revisione e puo' procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli
informando il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili,
per gli adempimenti di competenza del collegio stesso a norma del
secondo comma dell'art. 2408 del codice civile.
Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli
accertamenti eseguiti dalla societa' di revisione devono risultare da
apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della
societa' alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.
Alla societa' di revisione si applicano le disposizioni del primo
comma dell'art. 2407 del codice civile.