IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra
l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento
negli istituti tecnici;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei
servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non
insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e
professionale e dei convitti annessi;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n.
507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici
commerciali e per geometri Veduto il decreto interministeriale 14
agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti
tecnici commerciali e per geometri;
Considerato che dal 1 ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto
tecnico sottoindicato;
Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto,
determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero
tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile
istituzione di un istituto tecnico commerciale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica
istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 1 ottobre 1970 e' istituito l'istituto tecnico
commerciale ad indirizzo amministrativo di Tolentino.