La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' vietato fumare:
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni
ordine e grado; negli autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti
pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto
collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa
delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e
aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori
che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie
dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in
concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli
delle carrozze letto, occupati da piu' di una persona, durante il
servizio di notte;
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle
sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale
chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle
accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura
aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte
pubbliche o aperte al pubblico.