La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' vietato fumare: 
    a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole  di  ogni
ordine e grado; negli autoveicoli di proprieta' dello Stato, di  enti
pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto
collettivo di persone; nelle  metropolitane;  nelle  sale  di  attesa
delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime  e
aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non  fumatori
che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle  ferrovie
dello Stato  e  nei  convogli  viaggiatori  delle  ferrovie  date  in
concessione ai privati; nei compartimenti  a  cuccette  e  in  quelli
delle carrozze letto, occupati da piu' di  una  persona,  durante  il
servizio di notte; 
    b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle
sale chiuse di spettacolo  cinematografico  o  teatrale,  nelle  sale
chiuse da ballo, nelle  sale-corse,  nelle  sale  di  riunione  delle
accademie, nei musei, nelle  biblioteche  e  nelle  sale  di  lettura
aperte  al  pubblico,  nelle  pinacoteche  e  nelle  gallerie  d'arte
pubbliche o aperte al pubblico.