La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli    insegnamenti   obbligatori   previsti   dal   primo   comma
dell'articolo  2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte
per  tutte  le  classi  l'educazione  tecnica,  in sostituzione delle
applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.
  L'insegnamento  della  educazione  tecnica  non  si  diversifica in
relazione al sesso degli alunni.
  L'insegnamento  di  matematica, osservazioni ed elementi di scienze
naturali  assume  la  denominazione di scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali.
  Sono  abrogati  il  secondo,  il terzo, il quarto e il quinto comma
dell'articolo 2 della legge anzidetta.