La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
     Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

  Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
  Nei  casi  di  cui  alla  presente  legge e in quelli espressamente
previsti  da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorita'
sanitaria   accertamenti   e  trattamenti  sanitari  obbligatori  nel
rispetto della dignita' della persona e dei diritti civili e politici
garantiti  dalla  Costituzione,  compreso  per  quanto  possibile  il
diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
  Gli  accertamenti  e  i  trattamenti  sanitari obbligatori a carico
dello  Stato  e  di  enti  o  istituzioni  pubbliche sono attuati dai
presidi  sanitari  pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza,
nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
  Nel   corso  del  trattamento  sanitario  obbligatorio  chi  vi  e'
sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
  Gli  accertamenti  e  i  trattamenti sanitari obbligatori di cui ai
precedenti  commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare  il  consenso  e  la  partecipazione da parte di chi vi e'
obbligato.
  Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti
con  provvedimento  del  sindaco,  nella  sua  qualita'  di autorita'
sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.