La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attivita' si informano ai principi costituzionali. Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' assicurare, in conformita' al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'.