La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le Forze armate sono al servizio della Repubblica;
  il  loro  ordinamento  e la loro attivita' si informano ai principi
costituzionali.
  Compito   dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica  e'
assicurare,  in  conformita'  al  giuramento prestato e in obbedienza
agli  ordini  ricevuti,  la  difesa  della  Patria  e concorrere alla
salvaguardia  delle  libere istituzioni e al bene della collettivita'
nazionale nei casi di pubbliche calamita'.