La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  All'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto  il
seguente comma: 
  "Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per  nessun
altro  titolo,  conserva   il   diritto   nei   confronti   dell'ente
mutualistico da cui sia assistito  l'altro  coniuge.  Il  diritto  si
estingue se egli passa a nuove nozze".