Il 15 settembre 1978, in seguito  ad  autorizzazione  disposta  con
legge 25 ottobre 1977, n. 881, pubblicata nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.  333  del  7  dicembre  1977,  sono  stati
depositati   a   New   York,   presso    il    Segretario    generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli  strumenti  di  ratifica
del patto internazionale relativo ai diritti civili e  politici,  del
protocollo facoltativo al patto internazionale  relativo  ai  diritti
civili e politici e del  patto  internazionale  relativo  ai  diritti
economici, sociali e culturali, aperti alla firma a New  York  il  19
dicembre 1966. 
  All'atto del deposito sono state formulate le  seguenti  riserve  e
dichiarazioni: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                             TRADUZIONE 
 
             PATTO RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI 
 
  Articolo 9, par. 5. 
  La Repubblica italiana, considerando che l'espressione « arresto  o
detenzione illegali »  contenuta  nel  paragrafo  5  dell'articolo  9
potrebbe  dar  luogo   a   divergenze   d'interpretazione,   dichiara
d'interpretare   l'espressione   summenzionata    come    riferentesi
esclusivamente  ai  casi  d'arresto  o   detenzione   contrari   alle
disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9. 
  Articolo 12, par. 4. 
  Il paragrafo 4  dell'articolo  12  non  costituisce  ostacolo  alla
applicazione della disposizione transitoria XIII  della  Costituzione
italiana concernente il  divieto  di  ingresso  e  di  soggiorno  nel
territorio dello Stato di alcuni membri di Casa Savoia. 
  Articolo 14, par. 3. 
  Le disposizioni della lettera d) del paragrafo 3  dell'articolo  14
sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che
disciplinano la presenza dell'imputato al processo  e  determinano  i
casi nei quali e' ammessa l'autodifesa o e' richiesta l'assistenza di
un difensore. 
  Articolo 14, par. 5. 
  Il paragrafo 5  dell'articolo  14  non  costituisce  ostacolo  alla
applicazione delle vigenti disposizioni italiane che, in  conformita'
alla  Costituzione  della  Repubblica   italiana,   disciplinano   lo
svolgimento  in  unico  grado  del  giudizio  di  fronte  alla  Corte
costituzionale nelle  accuse  promosse  contro  il  Presidente  della
Repubblica e i Ministri. 
  Articolo 15, par. 1. 
  Riferendosi all'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 «  se
posteriormente a detto reato la legge prevede l'applicazione  di  una
pena piu' lieve, il  colpevole  deve  beneficiarne  »  la  Repubblica
italiana dichiara d'interpretare questa disposizione come applicabile
esclusivamente alle procedure in corso. 
  Pertanto, una  persona  che  sia  gia'  stata  condannata  con  una
decisione definitiva non potra' beneficiare d'una legge posteriore  a
tale decisione, che preveda l'applicazione d'una pena piu' lieve. 
  Articolo 19, par. 3. 
  Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 19  sono  considerate
compatibili  con  il  vigente  regime  di   autorizzazione   per   la
radio-televisione nazionale e  con  le  restrizioni  stabilite  dalla
legge per  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  e  per
ripetitori di emittenti straniere. 
  Dichiarazione prevista dall'articolo 41. 
  La Repubblica italiana riconosce la  competenza  del  Comitato  dei
diritti dell'uomo previsto dall'articolo 28 del patto a  ricevere  ed
esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda  che  un
altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal patto. 
 
 
PROTOCOLLO FACOLTATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE  RELATIVO  AI  DIRITTI
                          CIVILI E POLITICI 
 
  Articolo 5, par. 2. 
  La Repubblica italiana ratifica il protocollo facoltativo al  patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici restando  inteso
che le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo  5  del  protocollo
sono  da  interpretarsi  nel   senso   che   il   Comitato   previsto
dall'articolo 28 del  predetto  patto  non  dovra'  esaminare  alcuna
comunicazione  proveniente  da  un  individuo  senza  prima   essersi
assicurato che la stessa questione non sia in corso d'esame o non sia
gia'  stata  esaminata  davanti  a  un  altro  organo  internazionale
d'inchiesta o di regolamento. 
  Gli atti predetti entreranno in vigore per l'Italia il 15  dicembre
1978 ai sensi rispettivamente degli articoli 49 (2), 9 (2) e 27 (2).