Il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 7 dicembre 1977, sono stati depositati a New York, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli strumenti di ratifica del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, aperti alla firma a New York il 19 dicembre 1966. All'atto del deposito sono state formulate le seguenti riserve e dichiarazioni: Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE PATTO RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI Articolo 9, par. 5. La Repubblica italiana, considerando che l'espressione « arresto o detenzione illegali » contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 potrebbe dar luogo a divergenze d'interpretazione, dichiara d'interpretare l'espressione summenzionata come riferentesi esclusivamente ai casi d'arresto o detenzione contrari alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9. Articolo 12, par. 4. Il paragrafo 4 dell'articolo 12 non costituisce ostacolo alla applicazione della disposizione transitoria XIII della Costituzione italiana concernente il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato di alcuni membri di Casa Savoia. Articolo 14, par. 3. Le disposizioni della lettera d) del paragrafo 3 dell'articolo 14 sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che disciplinano la presenza dell'imputato al processo e determinano i casi nei quali e' ammessa l'autodifesa o e' richiesta l'assistenza di un difensore. Articolo 14, par. 5. Il paragrafo 5 dell'articolo 14 non costituisce ostacolo alla applicazione delle vigenti disposizioni italiane che, in conformita' alla Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo svolgimento in unico grado del giudizio di fronte alla Corte costituzionale nelle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri. Articolo 15, par. 1. Riferendosi all'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 « se posteriormente a detto reato la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, il colpevole deve beneficiarne » la Repubblica italiana dichiara d'interpretare questa disposizione come applicabile esclusivamente alle procedure in corso. Pertanto, una persona che sia gia' stata condannata con una decisione definitiva non potra' beneficiare d'una legge posteriore a tale decisione, che preveda l'applicazione d'una pena piu' lieve. Articolo 19, par. 3. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 19 sono considerate compatibili con il vigente regime di autorizzazione per la radio-televisione nazionale e con le restrizioni stabilite dalla legge per le emittenti radiofoniche e televisive locali e per ripetitori di emittenti straniere. Dichiarazione prevista dall'articolo 41. La Repubblica italiana riconosce la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo previsto dall'articolo 28 del patto a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal patto. PROTOCOLLO FACOLTATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI Articolo 5, par. 2. La Repubblica italiana ratifica il protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici restando inteso che le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 5 del protocollo sono da interpretarsi nel senso che il Comitato previsto dall'articolo 28 del predetto patto non dovra' esaminare alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza prima essersi assicurato che la stessa questione non sia in corso d'esame o non sia gia' stata esaminata davanti a un altro organo internazionale d'inchiesta o di regolamento. Gli atti predetti entreranno in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978 ai sensi rispettivamente degli articoli 49 (2), 9 (2) e 27 (2).