IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario; Considerato che i contratti stipulati dalle Universita', gli assegni di formazione didattica e scientifica e le borse di studio, scaduti il 31 ottobre 1978, nonche' gli incarichi e le supplenze su posti di assistente ordinario con il 23 dicembre 1978 non verranno ad essere sorretti da una efficace norma di proroga; che tra il personale docente precario sussiste disparita' di trattamento sotto il profilo della stabilita' del rapporto; e che vi e' l'immediata esigenza di assicurare nelle Universita' l'insegnamento da parte di ulteriori lettori; Ritenuta pertanto la necessita' e la urgenza di provvedere alle esigenze sopra prospettate; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Articolo unico Gli assegni di studio di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in godimento alla data del 23 ottobre 1978, sono prorogati senza soluzione di continuita' fino al 31 ottobre 1979. Agli assegnisti ed ai contrattisti di cui al precedente comma, oltre all'importo annuo dei rispettivi assegni e contratti, e' attribuita, con decorrenza 1 gennaio 1979, una indennita' lorda mensile agganciata alla variazione dell'indice del costo della vita con le stesse modalita', gli stessi importi e divieti previsti dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', per i familiari a carico, un assegno con le stesse modalita' ed in misura pari alle quote di aggiunta di famiglia previste nella stessa legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni. Dalla stessa data l'importo annuo delle borse di studio di cui al precedente primo comma e' elevato a lire 3.000.00. Ai fini della loro formazione scientifica e didattica i contrattisti e gli assegnisti sono tenuti a svolgere, come previsto rispettivamente negli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, unicamente le attivita' stabilite nelle predette norme. Per la durata della proroga resta ferma la facolta' prevista dall'art. 23, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il diritto dei titolari di contratto all'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria di cui al quindicesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, puo' essere esercitato fino al termine della proroga. Sono altresi' prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto attivita' scientifica e didattica per almeno un anno accademico entro il biennio che termina il 31 ottobre 1978, intendendosi che l'anno puo' risultare dalla somma di periodi parziali comunque non piu' brevi di 3 mesi ciascuno, purche' non vengano meno per sopravvenuta indisponibilita' del posto. Analogamente ed alle stesse condizioni potranno essere prorogate dalle Universita' le borse e gli assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purche' finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso. Il servizio prestato dai contrattisti ed assegnisti presso le facolta' di medicina e chirurgia, purche' riconosciuto agli effetti della indennita' prevista dalla legge 25 marzo 1971, n. 213, e' considerato, rispettivamente, quale servizio di assistente ospedaliero ai fini della partecipazione ai concorsi di idoneita' per la qualifica di aiuto ospedaliero e quale periodo di tirocinio ai fini della partecipazione ai concorsi per assistente ospedaliero. I rettori delle Universita', su proposta dei singoli consigli di facolta', possono conferire incarichi di lettore ai cittadini stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche al di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti delle lingue secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. Ciascun corso non potra' comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta. L'incarico non puo' protrarsi oltre l'anno accademico per il quale e' conferito ed e' rinnovabile annualmente per non piu' di cinque anni. Al cittadino straniero e' equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana. La spesa per i lettori di cui all'ottavo comma e' a carico del bilancio universitario. La relativa retribuzione e' definita con riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale dell'assistente universitario, tenendo conto della materia e della durata dell'attivita' svolta. Con legge di bilancio possono essere aumentati i fondi di cui all'art. 12, comma dodicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle Universita' ed Istituti di istruzione superiore di conferire incarichi o supplenze su posti di assistente ordinario nonche' le funzioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, cosi' come modificati per ultimo con l'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. L'assunzione di personale o l'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della vigente legislazione universitaria e di quanto previsto nel presente articolo sono nulle di diritto e non producono alcun effetto a carico dell'amministrazione salva la responsabilita', personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto. E' abrogato il disposto del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto. I concorsi ad assistente ordinario il cui bando sia pubblicato entro il 31 ottobre 1978 saranno regolarmente espletati. I termini di maturazione dei requisiti per la partecipazione a tali concorsi si riferiscono alla data dei bandi rispettivi. I relativi vincitori potranno essere nominati anche oltre il termine previsto dall'art. 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Il disposto di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende anche ai professori incaricati in servizio nell'anno accademico 1978-79 e che abbiano maturato o maturino nello stesso anno accademico tre anni di anzianita' di insegnamento. Il reddito annuo per avere titolo, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'assegno di studio universitario e' fissato in misura non superiore a L. 4.000.000 con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennita' integrativa speciale o di contingenza, fino ad una cifra pari all'indennita' integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato e le quote di aggiunta di famiglia e gli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, elevabili di L. 300.000 per ciascun figlio a carico. Tale reddito va riferito a quello dichiarato dai singoli componenti del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e comprovato dall'interessato con dichiarazione personale ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di presentazione delle domande per l'anno accademico 1978-79 e' prorogato fino al 30 dicembre 1978. Fermo restando il trasferimento alle Regioni delle funzioni dei beni e del personale delle opere universitarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in apposito provvedimento legislativo saranno previste norme quadro concernenti il diritto allo studio per il settore universitario. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento valutato in L. 36.000.000.000 per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto abroga il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - PEDINI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1978 Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 30