La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' della formazione professionale)
La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale
in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al
fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera
scelta e di favorire la crescita della personalita' dei lavoratori
attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.
La formazione professionale, strumento della politica attiva del
lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione
economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e
l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il
progresso scientifico e tecnologico.