IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Visto  il  decreto-legge  18  agosto  1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla fissazione di
un  nuovo  termine per il trasferimento ai comuni singoli o associati
delle  funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, in attesa
dell'approvazione  da  parte  del  Parlamento del disegno di legge di
riforma dell'assistenza pubblica;
  Ritenuta  la  concorrente  necessita' e urgenza di impedire che nel
frattempo   una   serie  di  atti  possano  arrecare  pregiudizio  al
patrimonio  delle  suddette  istituzioni  pubbliche  di  assistenza e
beneficenza  e  alla  Amministrazione  per le attivita' assistenziali
italiane e internazionali;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  cui  al  quinto comma dell'art. 25 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' prorogato al
31 marzo 1979.