IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla fissazione di
un nuovo termine per il trasferimento ai comuni singoli o associati
delle funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, in attesa
dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di
riforma dell'assistenza pubblica;
Ritenuta la concorrente necessita' e urgenza di impedire che nel
frattempo una serie di atti possano arrecare pregiudizio al
patrimonio delle suddette istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e alla Amministrazione per le attivita' assistenziali
italiane e internazionali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
Il termine di cui al quinto comma dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' prorogato al
31 marzo 1979.