IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 7 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, in base al
quale la tabella delle retribuzioni medie mensili, da prendersi a
base per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli
iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la
previdenza marinara e' variata in relazione ai mutamenti intervenuti
nella situazione retributiva del settore;
Considerato che i nuovi contratti collettivi di lavoro dei
marittimi, di recente stipulati fra le organizzazioni sindacali del
settore, hanno determinato mutamenti sostanziali nel trattamento
retributivo dei lavoratori in questione;
Vista la tabella delle retribuzioni medie mensili, allegata alla
legge 22 febbraio 1973, n. 27, nonche' le successive variazioni
apportate alla tabella medesima in forza dell'art. 15, decimo comma,
della stessa legge;
Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1973 e 22 luglio 1975, con i
quali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 27 sopra indicata, i
porti di Gela, Sarroch e Lipari sono stati aggiunti, rispettivamente,
al primo e al secondo gruppo dei porti indicati al punto P della
tabella allegata alla legge medesima;
Visti, altresi', il decreto presidenziale 3 giugno 1970, n. 481, il
decreto presidenziale 13 dicembre 1975, n. 895, il decreto
presidenziale 20 gennaio 1975, n. 117, nonche' il decreto
presidenziale 9 dicembre 1975, n. 894, con i quali sono state,
rispettivamente, estinte le corporazioni dei piloti dei porti di
Carloforte, Rio Marina, Portici e Torre Annunziata;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Con decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, agli effetti del calcolo dei contributi e della
determinazione della misura della pensione per gli iscritti alla
gestione marittima della Cassa nazionale per la previdenza marinara
si applica la tabella delle retribuzioni medie mensili allegata al
decreto medesimo, del quale e' parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1978
PERTINI
SCOTTI - COLOMBO -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1978
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 67