IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 7 della legge 22 febbraio 1973,  n.  27,  in  base  al
quale la tabella delle retribuzioni medie  mensili,  da  prendersi  a
base per la determinazione dei  contributi  e  delle  pensioni  degli
iscritti  alla  gestione  marittimi  della  Cassa  nazionale  per  la
previdenza marinara e' variata in relazione ai mutamenti  intervenuti
nella situazione retributiva del settore; 
  Considerato  che  i  nuovi  contratti  collettivi  di  lavoro   dei
marittimi, di recente stipulati fra le organizzazioni  sindacali  del
settore, hanno  determinato  mutamenti  sostanziali  nel  trattamento
retributivo dei lavoratori in questione; 
  Vista la tabella delle retribuzioni medie  mensili,  allegata  alla
legge 22 febbraio 1973,  n.  27,  nonche'  le  successive  variazioni
apportate alla tabella medesima in forza dell'art. 15, decimo  comma,
della stessa legge; 
  Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1973 e 22 luglio 1975, con  i
quali, ai sensi dell'art. 13 della legge  n.  27  sopra  indicata,  i
porti di Gela, Sarroch e Lipari sono stati aggiunti, rispettivamente,
al primo e al secondo gruppo dei porti  indicati  al  punto  P  della
tabella allegata alla legge medesima; 
  Visti, altresi', il decreto presidenziale 3 giugno 1970, n. 481, il
decreto  presidenziale  13  dicembre  1975,  n.   895,   il   decreto
presidenziale  20  gennaio  1975,  n.   117,   nonche'   il   decreto
presidenziale 9 dicembre 1975,  n.  894,  con  i  quali  sono  state,
rispettivamente, estinte le corporazioni  dei  piloti  dei  porti  di
Carloforte, Rio Marina, Portici e Torre Annunziata; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di categoria; 
  Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  Con decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, agli effetti del calcolo dei contributi e  della
determinazione della misura della  pensione  per  gli  iscritti  alla
gestione marittima della Cassa nazionale per la  previdenza  marinara
si applica la tabella delle retribuzioni medie  mensili  allegata  al
decreto medesimo, del quale e' parte integrante. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                   SCOTTI - COLOMBO - 
                                                             PANDOLFI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1978 
  Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 67