La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
    a)  la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera  per  evitare  le  doppie  imposizioni e per regolare talune
altre  questioni  in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
nonche' il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;
    b)  il  protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica
la convenzione anzidetta.