IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e di approntare idonee misure per l'immediato reperimento di alloggi per i soggetti colpiti da tali provvedimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'interno; EMANA il seguente decreto: Art. 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e' sospesa fino al 30 aprile 1980. La sospensione prevista dal comma precedente non si applica per il periodo 1 marzo-30 aprile 1980 ai provvedimenti di rilascio indicati nei numeri da 1) a 6) del primo comma del successivo art. 3.