IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  disporre  la  dilazione
dell'esecuzione  dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti
ad  uso  di  abitazione e di approntare idonee misure per l'immediato
reperimento di alloggi per i soggetti colpiti da tali provvedimenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre
1979;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con
i  Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro
e dell'interno;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'esecuzione  dei  provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti
ad uso di abitazione e' sospesa fino al 30 aprile 1980.
  La  sospensione prevista dal comma precedente non si applica per il
periodo  1 marzo-30 aprile 1980 ai provvedimenti di rilascio indicati
nei numeri da 1) a 6) del primo comma del successivo art. 3.