La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, con sconti o ribassi, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, vengano presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti sono regolate dalla presente legge. Nelle vendite di cui al precedente comma il riferimento nella presentazione della vendita o nella pubblicita', a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone, e' vietato. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite disposte dall'autorita' giudiziaria a seguito di esecuzione forzata. E' vietata, in ogni altra ipotesi, l'uso della dizione "vendite fallimentari".