IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire a
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre
1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 26 novembre 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del
lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della
programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre
1970, n. 996, sentiti, sulle direttive generali, i presidenti delle
giunte regionali della Basilicata e della Campania, assume ogni
iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi
comprese le norme sulla contabilita' generale dello Stato, e con il
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni
provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza
alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per
l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica
dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.
Egli sara' coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da
impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente
generale e da ufficiali generali quali vice commissari, nominati, su
designazione del commissario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6
della citata legge, puo' esercitare, agli scopi di cui al precedente
primo comma, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri,
provvedendo altresi' al coordinamento degli interventi urgenti delle
pubbliche amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi
pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la
ricostruzione definitiva.
Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti
previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del
commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i
dipendenti civili e militari dello Stato, della regione, degli altri
enti locali, degli enti pubblici anche economici nonche' esperti
estranei all'amministrazione ai quali possono essere conferite
attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.
Il commissario riferisce al Parlamento ogni tre mesi sull'attivita'
svolta.
Le funzioni attribuite al commissario, ai sensi dei commi
precedenti, cessano il 30 giugno 1981.