La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  disposto dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, non e' da intendersi applicabile, ai
sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio  1974,  n.  417, al personale ispettivo, direttivo, docente ed
educativo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 marzo 1981

                  p. Il Presidente della Repubblica
                      Il Presidente del Senato
                               FANFANI
                                            FORLANI - BODRATO - SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI