La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Dispositivo di conversione).
Il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre
1980 e del febbraio 1981, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
ART. 1-bis. - L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica
da parte di cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del
novembre 1980 e del febbraio 1981 e alloggiati, a seguito degli
eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, e' ridotto del
50 per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture.
Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di
coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente
e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra
quelli colpiti dagli eventi sismici";
"ART. 1-ter. - Le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per
la sistemazione provvisoria dei senza tetto gravano sul fondo di cui
all'articolo 3 della legge di conversione del presente
decreto-legge";
"ART. 1-quater. - Ai proprietari, ai proprietari coltivatori
diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti
spettano le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385.
Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge
medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una
maggiorazione del settanta per cento dell'indennita'";
l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"ART. 2. - La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della
speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 1980, n. 874, provvede altresi' al finanziamento degli enti
locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed
alla relativa assistenza tecnica:
a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore e' il numero
degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto,
di unita' immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978,
n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione
condotta in locazione o di proprieta' degli stessi, nonche' per le
relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento;
b) Per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di
procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di
abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere
di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad
insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei
comuni indicati nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri
di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con
modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.
L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b)
del precedente comma puo' chiedere al comune il riscatto, in permuta
dell'unita' immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal
terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.
Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa
depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di
cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio
1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile
1981, n. 153";
dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
"ART. 2-bis. - I comuni, all'atto della richiesta del mutuo,
dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva,
le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da
costruirsi ai sensi del precedente articolo 2, lettera b),
scegliendole nell'ambito delle aree per le quali e' prevista, nello
strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia
economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18
aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate dai piani
predetti risultino insufficienti o inidonee, il comune indica le aree
necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone
residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione,
sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le
approvazioni di legge.
Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a
norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di
individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga
allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio
comunale e' immediatamente depositata nella segreteria comunale e
l'eseguito deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso da
affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione
all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare
al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la
delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni
presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni
sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni
dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il
piano si intende approvato e le opposizioni respinte.
Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono
precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai
programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densita',
di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi
fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati
alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio";
all'articolo 6, nel primo comma, dopo le parole: "riduzione
dello", e' aggiunta la seguente: "specifico";
agli articoli 9 e 10 le parole: "indicati negli allegati A e B
del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19", sono sostituite dalle
seguenti: "colpiti dal sisma";
dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
"ART. 10-bis. - Nei confronti dei contribuenti e dei sostituti
d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n.
19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128,
i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei
certificati di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
scaduti o aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e il 29 novembre
1981, sono fissati al 30 novembre 1981".