La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  vendita  delle  merci,  il cui prezzo sia fissato per unita' di
peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.
  Si  intende  per tara tutto cio' che avvolge o contiene la merce da
vendere o e' unito ad essa e con essa viene venduto.
  Sono  fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunita' economica
europea.