IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  ed  urgenza  di  emanare  disposizioni in
materia  di  imposte  di  bollo e sugli atti e formalita' relativi ai
trasferimenti degli autoveicoli;
  di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di
credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  All'art.  10-bis  della  tariffa allegato A, annessa al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  le parole "del codice civile"
sono  aggiunte  le  parole "con indicazione dei proventi in qualunque
forma pattuiti".
  La  nota  dell'art.  10-bis  della  tariffa  allegato A, annessa al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive   modificazioni   ed  integrazioni,  e'  sostituita  dalla
seguente:  "Come  per  le  cambiali  di  cui al precedente art. 9. Se
peraltro  le  cambiali  di  cui  al presente articolo sono acquistate
dall'impresa emittente, dalla banca accettante o da loro controllate,
controllanti  o  collegate,  il  bollo  va integrato fino alla misura
prevista  dall'art.  9, lettera a). La stessa disposizione si applica
se  l'indicazione  dei  proventi  manca  o  non  corrisponde a quelli
effettivamente  pattuiti.  Le  cambiali  di  cui al presente articolo
potranno   essere   girate  esclusivamente  con  la  clausola  "senza
garanzia" o equivalenti".
  Le  aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui
proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa
allegato  A,  annessa  al  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  642,  e successive modificazioni ed integrazioni,
all'atto  del  pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art.
26  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, nella misura del venti per cento.
  Le  operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e
alla  negoziazione  delle  cambiali  di  cui al comma precedente sono
equiparate   agli  effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  alle
operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.