IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in
materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai
trasferimenti degli autoveicoli;
di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di
credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
All'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "del codice civile"
sono aggiunte le parole "con indicazione dei proventi in qualunque
forma pattuiti".
La nota dell'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla
seguente: "Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se
peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate
dall'impresa emittente, dalla banca accettante o da loro controllate,
controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura
prevista dall'art. 9, lettera a). La stessa disposizione si applica
se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli
effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo
potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza
garanzia" o equivalenti".
Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui
proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa
allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni,
all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, nella misura del venti per cento.
Le operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e
alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono
equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle
operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.