La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A titolo di  concorso  nelle  spese  elettorali  sostenute  per  le
elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale  i
partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo
finanziario a carico dello Stato. 
  Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di  lire,  il
contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in  base
alla  proporzione  fra  la  popolazione  del   territorio   regionale
interessato e la popolazione del territorio nazionale. 
  Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto  almeno  un
proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti,  almeno
un proprio candidato eletto in una delle regioni.