La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Principio di legalita')
Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non
in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano
soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.