Alle intendenze di finanza

                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette

                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette

                                    e, p.c.:

                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari (Secit)

                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza

                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Servizio ispettivo

                              PREMESSA

La  tenuta della contabilita' di magazzino costituisce una necessita'
operativa   delle  aziende  commerciali  ed  industriali,  in  quanto
consente   un   adeguato  controllo  dell'andamento  della  gestione,
rappresenta  uno  strumento  di  vigilanza  amministrativa e fornisce
l'inventario  contabile  delle  scorte.  Per  tali motivi e' opinione
corrente che le scritturazioni di magazzino si impongono alle aziende
non  per  soddisfare a obblighi dettati dalle leggi civili o fiscali,
ma  per  venire  incontro  a naturali esigenze richieste dalla stessa
organizzazione dell'impresa.
Pertanto,  il  legislatore  fiscale,  allorquando  ha posto l'obbligo
della  tenuta  delle scritture di magazzino, ha sostanzialmente preso
atto  di  una  situazione  gia'  esistente  nella  generalita'  delle
aziende,  utilizzando  a  fini  tributari uno strumento di controllo,
gia'  conosciuto  dalla tecnica aziendalistica, come parte integrante
di una organica contabilita'.
In  tale  prospettiva,  le  disposizioni  dell'art.  7  della legge 5
gennaio  1956,  n. 1, trasfuse poi nell'art. 43 del testo unico delle
leggi  sulle  imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645, atteso che
le    registrazioni    di   magazzino   costituiscono   un   elemento
indispensabile per l'accertamento indiretto dei componenti positivi e
negativi  del  reddito,  sanziono' la obbligatorieta' della tenuta di
apposite  registrazioni di magazzino che avrebbero dovuto evidenziare
distintamente  per  qualita'  e quantita' i movimenti delle merci, in
modo  da  permettere  di  seguire  le  variazioni  intervenute tra le
consistenze  degli  inventari  annuali. Le intenzioni del legislatore
del   1958   erano   che,   attraverso  il  raffronto  del  movimento
quantitativo  delle  merci con i valori indicati negli appositi conti
di  mastro,  si  sarebbero  potute  appurare le eventuali alterazioni
contabili,  sia  per  sottrarre  ricavi e imputare maggiori costi per
consumi, sia per ridurre quantitativamente le giacenze di fine anno.
Tale  registro, dunque, si presentava come una scrittura cronologica,
in   quanto   assumevano  rilevanza  i  movimenti  contabili  che  si
verificavano nel corso della gestione aziendale.
Con  l'entrata  in  vigore  della  riforma tributaria, il legislatore
delegato,  nell'ambito  dei principi direttivi contenuti nell'art. 2,
n. 18 e nell'art. 10, n. 4, della relativa legge di delega n. 825 del
1971,   manteneva   l'obbligo  della  tenuta  della  contabilita'  di
magazzino  ma,  rispetto  all'abrogato  art. 43 del testo unico delle
imposte  dirette del 1958, l'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, introdusse in via legislativa
una  notevole  semplificazione,  gia' concessa in via amministrativa,
non   imponendo   piu'   la   evidenziazione  dei  singoli  movimenti
intervenuti  nel  magazzino,  nel  corso  del  periodo  d'imposta, ma
richiedendo la semplice rilevazione dei dati in forma riepilogativa a
fine  esercizio.  In proposito questo Ministero, pur rilevando che si
dovesse   presumere  la  necessita'  per  le  imprese  di  effettuare
rilevazioni  cronologiche dei movimenti di magazzino per pervenire ai
dati  sintetici  richiesti  dall'art.  17  del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 600 e che una siffatta contabilita' cronologica,
se effettivamente tenuta, poteva essere acquisita in sede di verifica
fiscale  per  la  effettuazione dei necessari controlli, ebbe modo di
precisare  che  cio',  tuttavia, non comportava alcun obbligo formale
per il contribuente di compilazione di tale contabilita' cronologica.
In  seguito,  come e' noto, l'art. 6-bis introdotto nel decreto-legge
23  dicembre  1977,  n.  936,  della legge di conversione 23 febbraio
1978,  n.  38,  abrogo', con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1974,
l'obbligo della tenuta del registro riepilogativo di magazzino di cui
al  citato art. 17. Questo Ministero, con la risoluzione n. 9/333 del
3  marzo  1979,  prendendo  atto  che  l'abrogazione dell'art. 17 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 svuotava di contenuto
anche la previsione di cui al secondo comma dell'art. 14 dello stesso
decreto, preciso' che, ai fini della individuazione della consistenza
di   magazzino,   occorreva   rifarsi   all'inventario  previsto  dal
successivo  art.  15  che,  oltre agli elementi prescritti dal codice
civile,   deve  indicare  la  consistenza  dei  beni  raggruppati  in
categorie  omogenee per natura e valore, nonche' il valore attribuito
a ciascun gruppo.
Con  l'abrogazione della scrittura contabile in esame, venne meno per
l'Amministrazione   finanziaria  uno  strumento  di  controllo  della
contabilita'  e diminuirono le concrete possiblita' per gli uffici di
avvalersi del sistema induttivo di determinazione del reddito fiscale
previsto  dall'art.  39,  secondo  comma,  del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 600. Inoltre, appariva del tutto illogico che la
contabilita' di magazzino che, come innanzi rilevato, viene utilmente
impiegata  per  la  verifica  della  gestione e dei controlli interni
aziendali,  non  potesse essere utilizzata dai funzionari accertatori
per il controllo della congruita' delle valutazioni delle giacenze di
magazzino  e  per  l'accertamento  della  regolare tenuta dell'intera
contabilita',  attraverso  controlli incrociati con i dati risultanti
nelle altre scritture e documenti.
A  tali  incongruenze  e distorsioni, che si verificavano nell'azione
accertatrice    dell'Amministrazione    finanziaria,    il   Governo,
nell'ambito  della  delega  contenuta nell'articolo 17 della legge n.
825  del  1971,  ha  ovviato con l'art. 41 del decreto del Presidente
della  Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 355 del 30 dicembre 1980) che, colmando il vuoto creato
dalla  eliminazione  dell'art.  17,  ha  reintrodotto nel decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  600  l'obbligo  della  tenuta  di
scritture  ausiliarie  di  magazzino  con  riferimento alle attivita'
commerciali   ed   industriali  che,  per  le  loro  caratteristiche,
abbisognano  nella  normale  prassi aziendale, della contabilita' del
magazzino.
L'art.  41  del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 897
viene  ora  soppresso e la disciplina in esso contenuta e' sostituita
da   quella   prevista  dalle  nuove  disposizioni  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  4 novembre 1981 le quali, tra l'altro,
stabiliscono  diversi  limiti  per  l'esclusione  delle imprese dallo
obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino. Poiche'
l'art. 1 del nuovo decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre
1981,  n.  664, stabilisce testualmente che l'art. 41 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1980, n. 897, e' abrogato,
con  effetto  dal  31  dicembre  1980,  ne  deriva  che  le  relative
disposizioni  sono poste totalmente nel nulla, anche nei confronti di
quei  soggetti  per i quali l'obbligo della tenuta delle scritture di
magazzino  era  sorto,  a  norma  del  sesto  comma (secondo periodo)
dell'art.  45 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.
897, nel corso del 1981.
Nei paragrafi che seguono si metteranno in risalto le caratteristiche
e  la  struttura delle nuove disposizioni, facendo sin d'ora presente
che  le disposizioni stesse si rendono applicabili a decorrere dal 1°
gennaio   1982,   salva   la   diversa   decorrenza  per  i  soggetti
specificamente indicati.

                           Capitolo primo

             CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLE SCRITTURE
                            DI MAGAZZINO

L'obbligo della tenuta delle scritturazioni di magazzino e' stabilito
attraverso  l'aggiunta  nel  primo comma dell'art. 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  600 della lettera d), in base alla
quale  le  imprese  devono avere " scritture ausiliarie di magazzino,
tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilita',
dirette  a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli
inventari  annuali.  Nelle  scritture  devono  essere  registrate  le
quantita'  entrate  ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei
semilavorati,  se distintamente classificati in inventario, esclusi i
prodotti  in  corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche' delle
materie  prime  e  degli  altri  beni  destinati  ad  essere  in essi
fisicamente   incorporati;   degli   imballaggi   utilizzati  per  il
confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente
consumate  nella  fase  produttiva  dei servizi nonche' delle materie
prime  e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni
del  committente.  Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per
categorie  di  inventario,  possono  essere effettuate anche in forma
riepilogativa  con  periodicita'  non superiore al mese. Nelle stesse
scritture  possono  inoltre  essere  annotati,  anche  alla  fine del
periodo  d'imposta,  i  cali  e  le altre variazioni di quantita' che
determinano  scostamenti  tra  le giacenze fisiche effettive e quelle
desumibili dalle scritture di carico e scarico ".
La  norma  pone  tre  requisiti  di  carattere generale: le scritture
ausiliarie  di  magazzino  devono  essere,  infatti,  tenute in forma
sistematica,  secondo  norme  di  ordinaria  contabilita'  e mediante
annotazioni   giornaliere  o  periodiche,  purche'  con  cadenza  non
superiore al mese.
Con  il  requisito  della sistematicita' la norma ha inteso escludere
che  le  scritture  ausiliarie possano assumere la forma di un puro e
semplice giornale di magazzino in cui vengono annotati i movimenti di
carico  e  scarico  tenendo  conto  unicamente  del tempo in cui tali
movimenti  si  verificano e quindi indipendentemente dalla natura dei
beni movimentati.
Al  contrario,  la norma stabilisce che per ogni singolo bene (o, per
ogni  categoria  di  beni,  come si vedra' meglio in seguito) occorre
rilevare distintamente sia i carichi sia gli scarichi, e cio' in modo
tale  che  dalla  lettura  di  ogni  singola  scheda o altro supporto
contabile  si  possano ricavare tutti e soltanto i movimenti relativi
al bene o alla categoria di beni.
La  registrazione  cronologica,  quindi, non rappresenta un requisito
delle  scritture  ausiliarie  nel loro complesso, ma una procedura da
seguire  nell'ambito delle singole schede e percio' separatamente per
ogni singolo bene o per categorie di inventario.
Per  quanto  concerne  il rinvio alle norme di ordinata contabilita',
questo  si deve intendere non tanto con riferimento all'art. 2219 del
codice  civile,  che  ha  valore  per le sole scritture da tenersi su
libri  o  registri  preventivamente bollati o vidimati: il divieto di
lasciare  spazi  in bianco, di fare interlinee e trasporto a margine,
nonche'  di  fare  abrasioni,  e'  infatti privo di significato se il
contribuente  puo'  sostituire  a  suo piacimento i fogli o le schede
precedentemente erroneamente compilate.
Si  deve  quindi  ritenere  che il richiamo sia fatto con riferimento
alle   regole  generali  di  rilevazione  extra  contabile  e  voglia
sottintendere l'obbligo di redigere le scritture secondo un metodo ed
una   forma  liberamente  scelti  dal  contribuente,  che  consentano
peraltro una facile ed univoca intellegibilita'.
Si  deve  ritenere,  inoltre,  che  dal rinvio alle norme di ordinata
contabilita' discenda l'obbligo di conservazione della documentazione
relativa  ai  movimenti  di magazzino (bolle di accompagnamento delle
merci  viaggianti).  Relativamente  ai movimenti dei beni all'interno
dello   stabilimento,  che  non  formano  oggetto  di  documentazione
obbligatoria  per  legge,  e'  lasciata  liberta' all'imprenditore di
adottare  la  procedura contabile ritenuta piu' idonea. Ove l'impresa
sia  strutturata  per  l'emissione di bolle interne, e' opportuno che
anch'esse siano conservate a supporto delle scritture ausiliarie.
Anche  con  riferimento  alla  periodicita'  delle  registrazioni  e'
lasciato all'imprenditore un margine di liberta', disponendo la norma
che  le  rilevazioni possono essere effettuate anziche' giornalmente,
anche  in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese.
Per-tanto,   ove   l'impresa  preferisca  procedere  a  registrazioni
riepilogative  per  periodi  di tempo comprendenti due o piu' giorni,
essa  puo' farlo, rinunciando alle registrazioni giornaliere, purche'
i  riepiloghi  non  superino l'arco di un mese. Il periodo mensile in
questione  non  va  confuso  con  il termine di sessanta giorni posto
dall'art.  22  del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 per
l'esecuzione  materiale delle registrazioni. Ad esempio, se l'azienda
adotta   riepiloghi  coincidenti  con  i  mesi  dell'anno  solare,  i
movimenti   del   mese   di   gennaio   potranno   essere  registrati
cumulativamente  entro  sessanta giorni successivi al 31 gennaio. Nel
caso  in  cui  i  movimenti  non  siano riepilogati periodicamente ma
rilevati  giornalmente,  il  termine di sessanta giorni decorre dalla
data  di  emissione  del  documento  interno  o  di  ricevimento  del
documento  esterno  (esempio:  bolla  di  accompagnamento delle merci
viaggianti,  fatture,  ecc.)  preso  a  base  delle  registrazioni di
magazzino.
Come  gia'  rilevato,  la  norma non ha prescritto alcuna particolare
forma  o  criterio  per  la  tenuta  delle  scritture  ausiliarie  di
magazzino,  ma  ha  lasciato  alla libera scelta dell'imprenditore di
impiantare  e  predisporre  le  scritture  stesse  tenuto conto delle
peculiari caratteristiche dell'organizzazione aziendale. La soluzione
adottata  dal legislatore si basa sulla considerazione, gia' messa in
evidenza, secondo cui la contabilita' di magazzino va assunta ai fini
fiscali cosi' come si trova utilmente impiegata nelle diverse aziende
ai   fini   dei   controlli  interni  e  come  mezzo  di  rilevazione
dell'andamento gestionale.
Puo'  dunque  comprendersi  il  motivo  per  cui la norma non prevede
strumenti   sostitutivi   di   rilevazione  per  particolari  settori
produttivi nei quali la contabilita' di magazzino, intesa come carico
e  scarico  delle  merci e dei prodotti commerciati o fabbricati, non
assume  particolare rilievo ai fini di controllo e di verifica e cio'
in  quanto  in  questi  casi possono piu' utilmente essere utilizzati
altri  mezzi  quali  ad  esempio  le  bolle  di  accompagnamento e le
ricevute fiscali.
I  beni  da  iscrivere  nelle  scritture  di magazzino, per esplicita
indicazione della norma, possono essere registrati o per singolo bene
(es.:  per  la  contabilita'  meccanizzata il riferimento va fatto al
cosiddetto  codice  meccanografico dei beni) oppure per un insieme di
beni   raggruppati   secondo  le  categorie  che  risultano  iscritte
nell'inventario  di  fine  esercizio.  Il  richiamo alle categorie di
inventario   e'  una  ulteriore  manifestazione  della  volonta'  del
legislatore di rispettare la struttura civilistica delle scritture di
magazzino;  non  e'  dunque  necessario  che  le  predette  categorie
coincidano  con quelle che ai fini fiscali sono previste dall'art. 62
del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, anche se e' ovvio
che  e'  nell'interesse  stesso del contribuente, ai fini di una piu'
agevole  prova  della veridicita' della sua dichiarazione dei redditi
mantenere la concordanza fra le categorie fiscali e quelle civili. Il
raggruppamento  per  categorie  omogenee  voluto  dall'art.  62  puo'
costituire  un'operazione  che  il  contribuente  puo'  effettuare al
termine   dell'esercizio  per  i  fini  valutativi  e  che  non  deve
coincidere  necessariamente  con le specifiche finalita' di controllo
richieste  per  le  scritture  in esame. In tal caso, il contribuente
deve  provvedere  a  fornire adeguate distinte di raccordo tra i dati
rilevati  nelle  predette  scritture  e  la  consistenza  dei beni in
rimanenza  raggruppati in categorie omogenee indicate nel libro degli
inventari  a  norma  dell'art.  15,  secondo  comma,  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600.
Va  da se' che essendo stata lasciata liberta' di forma per la tenuta
delle scritture di magazzino, le scritture stesse possono concretarsi
in  libri, schede o simili. Per le imprese le quali hanno adottato la
contabilita'  meccanografica,  le registrazioni saranno costituite da
tabulati per accogliere i movimenti di ciascuna voce merceologica.
In  tale  ipotesi,  l'aggiornamento  della  contabilita' di magazzino
entro  sessanta  giorni  deve  essere  intesa  come registrazione sui
supporti  fisici,  cosi'  che  la  stampa  del  tabulato  puo' essere
effettuata anche una sola volta alla chiusura dell'esercizio.
Si  ricorda  che,  per  disposizione  dell'art.  42  del  decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, le scritture di
magazzino  possono  essere  tenute  in  forma libera e cioe' senza le
formalita' della bollatura e vidimazione.
Ove  l'impresa  tenga  altre  scritture  a  quantita'  che  adempiano
all'obbligo  imposto  da  particolari  disposizioni  di  leggi,  tali
scritture,  purche'  contengano  tutti  gli  elementi richiesti dalle
disposizioni   in   rassegna,  possono  sostituire  le  scritture  di
magazzino  imposte  dalla  norma  fiscale  e  cio' al fine di evitare
inutili duplicazioni.

                          Capitolo secondo

                    BENI OGGETTO DI REGISTRAZIONE
                 E BENI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE

Rispetto  all'abrogato  art.  17  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica   n.   600,   le  disposizioni  in  esame  forniscono  una
dettagliata   indicazione   dei  beni  materiali  che  devono  essere
registrati   nelle   scritturazioni   di   magazzino,   con   precise
regolamentazioni per determinate categorie di contribuenti.
La  distinta elencazione consente di precisare i beni i cui movimenti
possono  essere  esclusi  dall'obbligo  di  rilevazione  in quanto la
relativa  registrazione,  oltre ad essere eccessivamente onerosa, non
fornirebbe  apprezzabili risultati ai fini dei controlli. Ovviamente,
la  individuazione limitativa dell'ambito applicativo dell'obbligo di
registrazione  non  toglie  che  le  imprese  abbiano  la facolta' di
comprendere  nelle scritturazioni di magazzino anche beni o materiali
non  esplicitamente indicati e la cui rilevazione non e' obbligatoria
ai fini fiscali.
La  norma,  senza  fare  riferimento  all'art.  62  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 597 (come faceva l'abrogato art. 17
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 600), dispone come si
e'  visto,  la  rilevazione  nelle  scritture ausiliarie di magazzino
delle  merci  destinate  alla  vendita,  dei  semilavorati, esclusi i
prodotti  in  corso  di lavorazione, se distintamente classificati in
inventario,  dei  prodotti  finiti, delle materie prime e degli altri
beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti,
degli  imballaggi  utilizzati  per  il  confezionamento  dei  singoli
prodotti.
In  via generale puo' dunque affermarsi che rientrano nell'obbligo di
tenuta della contabilita' di magazzino i beni che fisicamente vengono
incorporati  nei prodotti fabbricati dall'impresa. Tali beni, proprio
per  la  precisazione  contenuta  nella  norma in esame, devono avere
fisica  consistenza  e  costituiscono,  per  la parte in giacenza, le
rimanenze di fine esercizio, oggetto di valutazione a norma dell'art.
62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.
In  tal  senso,  dunque,  vi  e'  una  stretta  correlazione  tra  la
previsione  contenuta  nell'art. 53, primo comma, negli articoli 62 e
63  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 597 e la nuova
disposizione  di  legge, dato che i beni da iscrivere nelle scritture
ausiliarie  di  magazzino costituiscono i beni oggetto dell'attivita'
di  impresa che concorrono a formare il reddito di natura commerciale
o  come  ricavi,  a  norma  dell'art. 53, o come rimanenze finali, ai
sensi  degli  articoli  62  e  63  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 597.
Sulla   base   di   quanto  premesso,  e'  possibile  fornire  alcune
precisazioni  in  ordine ai beni che i contribuenti possono escludere
dall'obbligo  di  registrazione.  Le  precisazioni  stesse, contenute
sotto  le  seguenti lettere a), b), c), d), e) ed f), hanno carattere
generale  ed  indicativo  e  non includono tutte le ipotesi che nella
pratica possono riscontrarsi:
a)  l'analitica  descrizione  merceologica  dei  beni  oggetto  della
scrittura  in esame e la mancanza di ogni riferimento all'art. 62 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 597 (contrariamente a
quanto era previsto nell'abrogato art. 17) fanno si che siano esclusi
dalla  registrazione  i titoli azionari, obbligazionari e similari di
cui  al  secondo  comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  597  e  il cui regime di valutazione e' precisato nel
successivo  art. 64 dello stesso decreto. Deve ritenersi, dunque, non
piu'  applicabile la risoluzione di questo Ministero n. 9/1226 del 27
luglio 1977, emessa nell'ambito dell'abrogato art. 17 e con la quale,
tenuto   conto   della  formulazione  dell'articolo  stesso,  si  era
affermata  l'obbligatorieta',  per  le  societa'  finanziarie,  della
tenuta del registro in esame per la registrazione di titoli azionari,
obbligazionari e similari posseduti;
b)  devono considerarsi esclusi dall'obbligo di registrazione, quando
non  si  tratti  di  beni  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa,  i materiali di consumo non fisicamente incorporati nel
prodotto,  i  materiali  per  la  manutenzione,  i  materiali  per la
pulizia,  il  materiale pubblicitario, la cancelleria e simili il cui
costo  va  direttamente  spesato a conto economico e la cui rimanenza
deve  essere  inventariata al termine del periodo d'imposta. Il tener
conto  della  movimentazione  di  tali  materiali,  oltre  ad  essere
eccessivamente  oneroso  per le aziende, risulterebbe anche di scarsa
utilita' ai fini del controllo dei ricavi;
c) in passato questo Ministero ha avuto modo di precisare che i pezzi
di ricambio, non costituendo beni che danno luogo ai corrispettivi di
cui  all'art.  53,  dovevano  essere  esclusi dalla registrazione nel
registro riepilogativo di magazzino di cui all'abrogato art. 17. Tale
principio  assume maggiore rilevanza nell'ambito della norma in esame
che  analiticamente  specifica  i beni oggetto di magazzino dai quali
devono sicuramente escludersi i pezzi di ricambio;
d)  per l'esplicita disposizione della norma in esame, possono essere
esclusi  dalle  scritture  ausiliarie  tutti  i  movimenti relativi a
singoli  beni  o  a  categorie  di  beni  il cui costo complessivo di
acquisto  non  ecceda il 20 per cento di quello sostenuto nel periodo
d'imposta  precedente  per  tutti  i beni suscettibili di annotazione
nelle  predette  scritture  (anche  se  di  fatto non annotati per le
facilitazioni  in  commento), a condizione che tali beni siano scelti
tra  quelli  il  cui  costo ha una incidenza percentuale trascurabile
rispetto al costo di tutti i beni sopraindicati.
Con  tale  formulazione,  la norma ha voluto introdurre la cosiddetta
analisi  ABC  nella  individuazione  dei  beni  da  registrare  nella
contabilita' di magazzino.
L'analisi  ABC  consiste,  infatti, nel suddividere i beni acquistati
secondo  un ordine di importanza rappresentato, ad esempio, dal costo
complessivo   degli   acquisti   effettuati  nel  corso  del  periodo
d'imposta.  I  beni  della  "  classe  A" sono pochi in numero e sono
caratterizzati  da  un  elevato costo complessivo di acquisto, mentre
quelli della " classe C " sono tanti in numero e con un ridotto costo
complessivo  di  acquisto,  mentre  i  beni  della  "  classe  B " si
collocano nella fascia intermedia.
In genere, le imprese annotano nella contabilita' di magazzino i beni
delle classi A e B, mentre non seguono con scritture contabili i beni
della  "  classe  C  ",  che  normalmente sono contenuti nella misura
indicata dalla norma.
La  norma  ha voluto recepire tale impostazione aziendale, disponendo
che le imprese adottino tale criterio che, a richiesta dei funzionari
accertatori,  dovra'  essere  idoneamente  illustrato.  A tal fine si
potra' ricorrere al seguente prospetto:


Beni di cui
all'art. 2,
acquistati
nel precedente      Costo complessivo di tutti gli
periodo             acquisti effettuati nel prece-
d'imposta             dente periodo d'imposta                %
    -                          -                            -

    A                ..............................    ............

    B                ..............................    ............

    C                ..............................    ............

..............       ..............................    ............

..............       ..............................    ............
                     ------------------------------    ------------

                                                            100
                     ..............................    ............

Per operare correttamente, l'impresa deve individuare in primo luogo,
tutti  i  beni  o categorie di beni che, secondo la nuova disciplina,
devono  essere  annotati  nelle  scritture  ausiliarie di magazzino e
calcolare, con riferimento ad ogni bene o categoria di beni, il costo
complessivo  di  tutti gli acquisti effettuati nel precedente periodo
d'imposta e la relativa percentuale di importanza.
In  secondo  luogo,  l'impresa puo' escludere dalle annotazioni nelle
scritture ausiliarie di magazzino un numero di beni o di categorie di
beni,  individuati  a  partire  da  quelli  aventi  la percentuale di
incidenza  piu'  bassa ed in modo tale che la somma delle percentuali
stesse non ecceda il 20 per cento;
e)  una  particolare segnalazione va fatta per gli imballaggi e per i
semilavorati  che  sono  inclusi  dalla  norma  fra i beni oggetto di
rilevazione del magazzino.
E'  noto che gli imballaggi possono costituire un apprezzabile indice
per  operare un controllo indiretto della produzione e dei ricavi. Le
imprese  possono  registrare la movimentazione degli imballaggi per "
gruppi  omogenei " in relazione alle loro dimensioni, caratteristiche
e valore.
E'   appena  il  caso  di  precisare  che  tra  gli  imballaggi,  nel
significato  che  a  tale  termine  si  deve correttamente assegnare,
rientrano  i  contenitori  (es.: bottiglie, flaconi, ecc.) utilizzati
per  il  confezionamento  dei  singoli  prodotti  predisposti  per la
vendita  e  non  anche  i  cosiddetti  materiali di consumo, quali ad
esempio  la  carta  da  pacchi,  le  buste, le scatole di cartone per
contenere  una  pluralita' di prodotti con una specifica autonomia di
vendita,  i quali, pertanto, restano fuori dalla portata dell'obbligo
di registrazione.
Quanto  ai semilavorati, la norma si riferisce a quegli elementi che,
ancorche'  destinati  ad  essere incorporati in altri beni durante il
processo   di   lavorazione,   hanno   gia'  acquisito  una  distinta
individualita', sia pure nei limiti di uno stato grezzo, che permette
loro  di  essere  conservati  in  magazzino e, a certe condizioni, di
essere commercializzati.
Detti semilavorati possono essere acquistati all'esterno o fabbricati
all'interno,  oppure  possono  essere in parte acquistati ed in parte
fabbricati.  Per  essi  la  norma  in  esame  prescrive  l'obbligo di
registrazione per quelli rilevati distintamente in inventario. Devono
essere rilevati distintamente in inventario i semilavorati acquistati
all'esterno. Nel caso in cui, invece, un elemento destinato ad essere
incorporato  in  altri  beni  durante  il processo di lavorazione sia
prodotto   all'interno   dell'impresa,  la  sua  qualificazione  come
semilavorato  o  come  prodotto  in  corso di lavorazione e' lasciata
all'impresa   stessa,   in  funzione  delle  proprie  caratteristiche
produttive  e cio' anche quando il semilavorato del medesimo tipo sia
in  parte acquistato ed in parte fabbricato dall'impresa. Ne consegue
che,  nell'ipotesi  di una classificazione del bene fra i prodotti in
corso  di  lavorazione,  nessuna rilevazione dovra' essere effettuata
nelle  scritture  di magazzino; per contro, ove invece detto bene sia
classificato  come  semilavorato,  i movimenti di carico e di scarico
dovranno   essere   rilevati   come  per  i  semilavorati  acquistati
all'esterno.
La  predetta  distinzione  e'  importante  in  quanto  diversi sono i
criteri  valutativi  applicabili  a  seconda  dei  due casi. Difatti,
mentre  per  i  semilavorati il criterio di valutazione, ai sensi del
combinato  disposto degli articoli 53 e 62 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 597, e' quello del " Lifo " a scatti, i prodotti
in  corso  di  lavorazione,  invece,  vanno valutati in base ai costi
sostenuti  nel  periodo  d'imposta (art. 62, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 597);
f)  particolare  attenzione  deve  essere  dedicata  dagli  organi di
controllo  alla  corrispondenza tra l'inventario contabile desumibile
dalle   scritture   ausiliarie   di   magazzino   e   le   risultanze
dell'inventario fisico.
La  norma consente che nelle predette scritture siano annotati, anche
alla  fine  del  periodo  d'imposta,  i  cali di quantita' e le altre
variazioni (es.: distruzione di prodotti non idonei, ammanchi, sfridi
di lavorazione, errori di registrazione, ecc.) delle giacenze fisiche
rispetto a quelle desumibile dalle scritture di carico e scarico.

                           Capitolo terzo

               DISCIPLINA DELLE SCRITTURE DI MAGAZZINO
                      PER ATTIVITA' ECONOMICHE

La  normativa  disciplina  le  scritture  ausiliarie di magazzino per
attivita' economiche (commercio, industria, servizi), perche' solo in
questo modo e' possibile utilizzare a fini fiscali la contabilita' di
magazzino che le imprese gia' tengono per fini gestionali.
Per meglio definire i criteri di applicabilita' della nuova normativa
con  riferimento  alle diverse attivita' produttive, si esaminano qui
di seguito i riflessi della normativa stessa facendo una prima grossa
distinzione  tra  attivita'  di  commercio,  nel  senso  proprio  del
termine, attivita' industriali e attivita' di servizi.

§ 1 - Attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto.

Per  quanto  concerne  il  commercio  all'ingrosso nessun particolare
problema  si  pone, in quanto appare evidente che le registrazioni di
magazzino  devono  mettere  in risalto le consistenze degli inventari
annuali  delle  merci  destinate  alla  vendita  e  le movimentazioni
intervenute  durante  il  periodo  d'imposta  interessato. Per questa
attivita'  il controllo e' previsto tanto per il carico quanto per lo
scarico  del  magazzino,  attraverso  la  registrazione dei movimenti
avvenuti nell'anno.
Una  specifica  disciplina e' prevista per i soggetti che operano nei
settori   del  commercio  al  minuto.  Infatti  la  nuova  normativa,
richiamandosi  alla  definizione  assunta  per  tali  settori ai fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA),  stabilisce  che " per le
attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per
i  movimenti  di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati
che  forniscono  due  o  piu'  negozi  o  altri punti di vendita, con
esclusione di quelli indicati al punto 4) dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ".
La  disciplina  riguarda  i  commercianti  al  minuto  autorizzati ad
esercitare  l'attivita'  in  locali  aperti  al  pubblico  o in spazi
interni  o  mediante  apparecchi  di  distribuzione  automatica o per
corrispondenza  o  a  domicilio  o in forma ambulante, nonche' per le
attivita'  concernenti  somministrazioni  di  alimenti  e bevande nei
pubblici  esercizi  e  nelle mense aziendali. In particolare non sono
considerati dalla norma negozi o punti di vendita da includere tra le
unita'  che  determinano  il limite (due o piu') oltre il quale sorge
l'obbligo della contabilita' di magazzino quelli indicati al punto 4)
dell'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n. 627 (negozi, depositi, ecc. situati nell'ambito dello stesso
comune o di comune limitrofo) e cio' perche' i movimenti dei beni tra
le  dette  unita'  sono  esonerati  dalla  emissione  di  bollette di
accompagnamento delle merci viaggianti.
Va  subito  precisato  che  in  tal modo il legislatore non ha voluto
privare  l'Amministrazione  finanziaria di uno strumento di controllo
nei  confronti  delle  predette  attivita',  ma  ha preso atto che la
tenuta  di una contabilita' di magazzino a quantita' per il commercio
al  minuto  non fornisce, data la natura dell'attivita', apprezzabili
risultati pratici.
Per  tali  settori la contabilita' dei punti di vendita e' tenuta con
sistemi  particolari  (esempio:  con il " retail method " che si basa
sul valore e non sulle quantita') e il controllo viene effettuato con
riferimento al carico della merce attraverso, ad esempio, le bolle di
accompagnamento  di  merci  e  beni  viaggianti, mentre si rinuncia a
seguire  lo  scarico  della  merce  il cui controllo, per particolari
categorie  di  contribuenti,  potra' essere eseguito sulla base delle
ricevute fiscali.
Rimane  pur  sempre  l'obbligo  per  tali  soggetti  di  formare  gli
inventari  delle  rimanenze  di  fine  esercizio,  che devono trovare
puntuale   registrazione   nel  libro  degli  inventari,  secondo  le
modalita'  stabilite  dall'art.  15  del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   600.   Sulla  veridicita'  di  tali  rilevazioni  i
contribuenti   devono   fornire   agli  uffici  accertatori  adeguata
documentazione.
L'obbligo  di  tenuta delle registrazioni dei movimenti di magazzino,
sia per il carico che per lo scarico, rimane sancito per il passaggio
delle  merci dai magazzini centralizzati ai diversi punti di vendita.
In   questo   modo,   e   in   conformita'   a  quanto  sopra  detto,
l'amministrazione mantiene il controllo per il carico dei vari negozi
e  punti  di  vendita  lasciando,  per  lo  scarico, la dimostrazione
attraverso  altri  strumenti piu' idonei (bolle di consegna, ricevute
fiscali, ecc.).
E'   di   tutta   evidenza  che  nelle  ipotesi  di  attivita'  miste
all'ingrosso  ed al minuto, i contribuenti interessati sono obbligati
alla  tenuta  di  una  regolare  contabilita' di magazzino per quanto
attiene  al  commercio  all'ingrosso  secondo le modalita' prescritte
dalla norma in esame evidenziando separatamente i movimenti di carico
e  scarico  dei magazzini centralizzati nel caso di esistenza di piu'
negozi e punti di vendita.
Va  precisato  infine che le registrazioni nelle scritture ausiliarie
del  settore  in  esame  riguardano  le quantita' e la qualita' delle
merci movimentate senza che sia necessario rilevare anche i valori.
Va  chiarito in proposito che qualora l'attivita' mista, all'ingrosso
ed  al  minuto, venga esercitata nello stesso locale, in quanto cosi'
previsto  dalla  licenza rilasciata dalle competenti autorita', e' da
ritenersi  prevalente,  ai fini delle rilevazioni di cui trattasi, il
criterio indicato per il commercio al minuto.

§ 2 - Attivita' industriali.

Per  quanto  riguarda  il settore industriale, occorre distinguere le
attivita'  nelle  quali  si  eseguono produzioni di beni omogenei a "
lotti  ricorrenti  "  (es.:  1.000 pezzi nel mese di gennaio, nessuna
produzione  a  febbraio,  3.000  pezzi nel mese di marzo, ecc.) o a "
flusso  continuo " (in cui cioe' l'impresa fabbrica ininterrottamente
il  bene  sul  medesimo  impianto),  dalle  attivita'  che  producono
principalmente beni specifici.
Per  quanto  riguarda  le prime, la scritturazione di magazzino nella
formulazione   contenuta   nella  nuova  norma  consente  un  preciso
controllo sia sul carico che sullo scarico di magazzino.
Le registrazioni riguardano i movimenti:
delle materie prime;
dei  semilavorati,  esclusi  i  prodotti  in corso di lavorazione, se
distintamente classificati in inventario;
dei prodotti finiti;
degli  altri  beni  destinati  ad  essere fisicamente incorporati nei
prodotti finiti;
degli  imballaggi  utilizzati  per  il  confezionamento  dei  singoli
prodotti.
In tal modo devono essere forniti i dati riguardanti:
le quantita' iniziali quali risultano dall'inventario;
le  quantita'  entrate  in magazzino e la loro provenienza (acquisti,
produzione, resi da clienti, ecc.);
le  quantita'  uscite  dal magazzino e la loro destinazione (vendite,
produzione, resi a fornitori, ecc.);
la consistenza finale come dall'inventario di fine esercizio.
Le    registrazioni   devono   evidenziare   le   consistenze   delle
movimentazioni  e  pertanto  vanno  tenute  a quantita' senza che sia
necessario evidenziare anche i valori.
Occorre,   relativamente   a  tali  attivita',  chiarire  che  devono
considerarsi  esclusi  dalla  registrazione  i  prodotti  in corso di
lavorazione  di  cui  all'art.  62,  sesto  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 597. Questi prodotti formano oggetto
di  inventario e la loro valutazione al termine del periodo d'imposta
sara'  eseguita  sulla  base del costo dei quantitativi dei materiali
impiegati  (materie  prime,  semilavorati, ecc.), delle ore di lavoro
utilizzate e degli altri costi industriali specificamente imputabili.
Per  quanto riguarda, invece, le imprese che producono beni o servizi
di  cui  all'art.  63  e per quelle la cui produzione si sostanzia in
beni valutabili sulla base di costi specifici, il legislatore prevede
una  particolare  disciplina  per  adeguare  le scritturazioni di che
trattasi  alla  realta'  aziendale:  in  tali  ipotesi,  infatti,  la
evidenziazione dei movimenti di magazzino non avrebbe alcun riscontro
con  la  realta'.  Trattasi  sostanzialmente  di beni che per la loro
peculiarita'  differiscono  l'uno dall'altro e, pertanto, ad essi non
si rende applicabile il criterio di valutazione " Lifo ".
In  particolare  la  norma  dispone  che " per la produzione di beni,
opere,  forniture  e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi
specifici  o  a  norma  dell'art. 63 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le
scritture  ausiliarie  sono costituite da schede di lavorazione dalle
quali devono risultare i costi specificamente imputabili ".
In  linea  di  massima,  la norma si rivolge alle imprese edili, alle
imprese  produttrici  di grandi impianti e, in generale, alle imprese
la  cui attivita' si estrinseca, attraverso contratti gia' stipulati,
nelle  costruzioni  di  opere,  in  forniture  e  in  servizi  la cui
valutazione  e  disciplina  fiscale  e'  contenuta  nell'art.  63 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  597,  e  quindi,  se
esplicitamente  richiesto,  anche  nei  casi  di  opere,  forniture o
servizi  di  durata  contrattuale  inferiore  a  un  anno in corso di
esecuzione  al  termine  del periodo d'imposta. Tuttavia come risulta
dall'esplicito  richiamo  effettuato dalla norma ai beni valutabili a
costi  specifici nonche' all'art. 63 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  597,  la  particolare  disciplina risulta applicabile
anche  in  taluni  casi  di  produzione  di  beni non destinati ad un
acquirente   predeterminato,   ma   costruiti  per  essere  collocati
successivamente  sul  mercato.  In  altri  termini  e' necessario che
l'imprenditore,   decidendo   liberamente   in  ordine  alla  propria
organizzazione  contabile,  preferisca  valutare  i propri prodotti a
costi  individuali  anziche'  a  costi  di  serie. Tale situazione si
verifica,  in  genere,  nei settore edilizio, trattandosi di prodotti
che, avendo spiccate caratteristiche di individualita' e raggiungendo
valori  unitari  considerevoli, richiedono l'istituzione di schede di
lavorazione.
Per  tali  motivi  il  legislatore ha sostituito le scritturazioni di
magazzino  previste per le altre imprese industriali con le schede di
lavorazione in cui devono risultare i costi specificamente imputabili
al prodotto o al bene oggetto della commessa.
Sulla  base  di  tali  schede  e'  possibile,  infatti,  desumere gli
elementi essenziali per il controllo della valutazione delle opere in
corso di realizzazione e cioe':
a)  la  corretta  valorizzazione  dei  carichi dei materiali ai quali
vanno   aggiunte   le   ore   di  lavorazione,  con  riscontro  nella
documentazione contabile;
b)  la  corretta  imputazione dei corrispettivi delle opere ultimate,
tenendo conto degli scarichi;
c)  la  corretta  valutazione  delle  rimanenze,  in  quanto  a norma
dell'art.  63  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 597 il
totale   dei   costi   sostenuti   costituisce   uno  degli  elementi
determinanti per la valutazione delle opere stesse;
d)   la   corretta  valutazione  dei  beni  caratterizzati  da  costi
specifici.
Ai  fini  della  compilazione  delle  schede  occorre  innanzi  tutto
precisare  che  per costi specificamente imputabili devono intendersi
tutti  i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione dell'opera
e che entrano a comporre il valore dell'opera stessa.
Nelle schede di lavorazione possono, ad esempio, risultare:
a)  le  materie  prime  acquistate  e prelevate dal magazzino, quando
l'acquisto  di  tali  materie  prime non sia stato effettuato in modo
specifico per la fabbricazione del bene;
b) le materie sussidiarie acquistate o prelevate dal magazzino;
c) i semilavorati acquistati o prodotti dall'impresa;
d) la mano d'opera diretta;
e) gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella produzione;
f) i costi industriali imputabili all'opera o fornitura (stipendi dei
tecnici,  spese  di  mano  d'opera, energia elettrica degli impianti,
materiale   e  spese  di  manutenzione,  forza  motrice,  lavorazioni
esterne, combustibile e olii minerali, ecc.);
g)  qualsiasi  altro  costo  imputabile  all'opera,  tra cui le spese
commerciali (es.: provvigioni, spese viaggio, ecc.).
Sono  da  escludere,  dunque,  le spese generali, gli stipendi per il
personale  amministrativo,  ecc.,  non  essendo  costi  che attengono
specificamente alla produzione.
Nella  compilazione della scheda, i costi sostenuti per la produzione
del  bene  dovranno essere indicati in modo analitico quali risultano
dalle fatture o dagli altri documenti; gli altri costi non suffragati
da   specifica  documentazione  (es.:  mano  d'opera,  materie  prime
prelevate da magazzino, ecc.) dovranno invece essere imputati secondo
corretti  principi  contabili  che  dovranno  essere  esaurientemente
illustrati a richiesta del funzionario accertatore.
Occorre  precisare,  inoltre,  che  la  "  scheda  di lavorazione " .
costituisce  rilevazione  extra-contabile il cui aggiornamento dovra'
essere  effettuato  entro  sessanta  giorni  per  i  costi  specifici
risultanti  dalla  fattura  o da altro idoneo documento eventualmente
emesso  dalla  impresa in relazione alla sua organizzazione contabile
ed  almeno entro sessanta giorni dalla fine del periodo d'imposta per
gli altri costi.
Si  precisa, inoltre, che per le imprese in questione l'obbligo delle
scritture ausiliarie di magazzino deve considerarsi escluso anche per
quelle  materie impiegate esclusivamente nella fabbricazione del bene
oggetto della commessa in quanto le relative movimentazioni risultano
dalla stessa scheda di lavorazione.
Per  contro,  tali  imprese  hanno  l'obbligo  di tenere le scritture
ausiliarie di magazzino per quelle materie che vengono acquistate per
una   pluralita'   di   prodotti  e  sono  conservate  nel  magazzino
dell'impresa.

§ 3 - Attivita' di produzione di servizi.

Si  e'  gia' notato che le scritture ausiliarie di magazzino hanno la
finalita'  di mettere in grado l'ufficio delle imposte di controllare
la reale consistenza del magazzino attraverso la rilevazione dei beni
entrati ed usciti nell'esercizio.
In  sede  di  accertamento la scrittura consente di verificare, anche
attraverso  indagini incrociate o indirette, la effettiva imputazione
dei ricavi.
Nell'ambito  del settore dei servizi, la tenuta della contabilita' di
magazzino  assume  rilievo,  ai  fini  dei  controlli  di  cui  si e'
ampiamente detto, solo con riguardo ai beni aventi consistenza fisica
la cui rilevazione puo' fornire al verificatore una utile indicazione
sulla redditivita' dell'impresa.
A  tal  fine  la  norma  prescrive che per le attivita' del genere le
scritture  di  magazzino  devono  essere  tenute per la registrazione
delle  materie  prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei
servizi  resi,  nonche'  delle  materie  prime  e  degli  altri  beni
incorporati  durante  la  lavorazione  dei  beni  del committente. In
sostanza,  vanno  presi  in  considerazione i beni ed i materiali che
l'impresa  di  servizi direttamente utilizza per lo svolgimento della
sua attivita'. In proposito occorre rilevare che:
i  beni in questione devono essere idonei a costituire un " magazzino
fisico ", nel senso che per la loro consistenza e natura possono dare
luogo a scorte valutabili;
devono   essere  specificamente  utilizzati  per  la  produzione  dei
servizi,  per  cui  vanno esclusi i materiali destinati ai servizi di
carattere   generale  (materiali  per  la  direzione  amministrativa,
oggetti  di  pulizia e tutto cio' che rientra nel concetto di " costo
comune ");
devono  essere  suscettibili di incorporarsi nei beni del committente
su  cui  si  esplica l'attivita' di servizio ovvero devono essere dei
materiali   tipici   (es.:   detersivi   per  l'impresa  di  pulizia,
disinfestanti  per l'impresa di disinfestazione) che, ovviamente, non
rappresentino  ne'  beni  strumentali  per  l'impresa  che  rende  il
servizio,  ne' materiale di consumo per il funzionamento di tali beni
strumentali.
Ad  esempio,  per  le  imprese di trasporto non costituiscono materie
prime,  specificamente da consumare per la produzione del servizio, i
pezzi di ricambio, le gomme, la benzina.
Analogamente,  per  le  banche  e  le imprese che operano nel settore
dell'informatica  non  costituiscono  materie prime i vari tabulati e
supporti cartacei.
Anche  per le imprese di produzione di servizi che svolgono attivita'
alberghiera  o di ristorazione, cosi' come per quelle che operano nel
settore  del  commercio  al  minuto,  le  registrazioni devono essere
effettuate soltanto per i movimenti di carico e scarico dei magazzini
centralizzati  che forniscono due o piu' alberghi o ristoranti, salva
l'esclusione   disposta  dall'art.  4,  punto  4),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

                           Capitolo quarto

              SOGGETTI TENUTI ALLE SCRITTURE AUSILIARIE
                            DI MAGAZZINO

Poiche' la disposizione in commento e' inserita come parte integrante
dell'art.  14  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e'
evidente  che  in  linea  di  principio  si rivolge a coloro che sono
titolari  di redditi di impresa ai sensi dell'art. 51 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 597.
A   tale   disposizione   risultano   dunque   estranei  non  solo  i
professionisti  ed  i  privati  in  genere,  ma  anche  i titolari di
attivita'  commerciali occasionali di cui all'art. 77 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  597.  Per  contro,  ove  si sia in
presenza  di attivita' commerciali non occasionali, e' irrilevante il
fatto  che  si  tratti  di imprese individuali o di societa', di enti
commerciali o non commerciali, di soggetti residenti o non residenti.
Tutti  questi  soggetti,  infatti,  risultano  in  linea di principio
obbligati   alle  scritture  ausiliarie  di  magazzino  per  l'intera
attivita'   commerciale  esercitata;  ovviamente  per  gli  enti  non
commerciali le predette scritture non sono richieste per le attivita'
non  commerciali  e  per  i  non  residenti  le stesse scritture sono
limitate  alle  attivita'  commerciali  esercitate in Italia mediante
stabili organizzazioni.
Affinche' sorga concretamente l'obbligo delle scritture ausiliarie di
cui  trattasi  occorre che il soggetto interessato sia obbligato alla
tenuta  della  contabilita'  ordinaria di cui all'art. 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 600 e che nei bilanci allegati
alla dichiarazione dei redditi di due esercizi successivi l'ammontare
dei  ricavi  e  il  valore  complessivo  delle  rimanenze  finali  di
magazzino  risultino  superiori  rispettivamente  a  5 miliardi e a 2
miliardi di lire.
Sotto  il  primo  profilo  risultano dunque esclusi dagli obblighi in
questione le imprese minori (art. 72 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  597),  le imprese minime (art. 72-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 597) e le imprese di allevamento (art.
72-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 597).
In   particolare,  per  quanto  riguarda  le  imprese  minore  e'  da
sottolineare  che nei casi in cui il volume dei ricavi, pur eccedente
il plafond di 5 miliardi, non provoca il passaggio dalla contabilita'
semplificata  a  quella ordinaria (il che puo' avvenire nel primi due
anni  di  ogni  triennio),  esso  resta  irrilevante  anche  ai  fini
dell'insorgere dell'obbligo delle scritture ausiliarie di magazzino.
Sotto  il secondo profilo e' da segnalare che, a differenza di quanto
previsto  per  le  semplificazioni contabili delle imprese minori, il
plafond  relativo  all'ammontare  dei ricavi ed al valore complessivo
delle  rimanenze  finali  di  magazzino  deve essere superato per due
periodi d'imposta successivi: le scritture di magazzino devono essere
tenute  dal  secondo  periodo  d'imposta successivo a quello in cui i
predetti  limiti risultano superati per la seconda volta. Se i limiti
sono  superati,  ad  esempio,  nei  periodi d'imposta 1982 e 1983, le
scritture  di magazzino devono essere tenute a partire dal 1° gennaio
1985, essendo considerato il periodo 1984 come l'esercizio durante il
quale  l'impresa  deve organizzarsi per tenere le predette scritture.
Per  contro,  se  i  limiti  fossero superati soltanto nel 1982 e non
anche  nel  1983,  l'impresa  non  sarebbe  obbligata ad istituire le
scritture di magazzino.
La norma richiede che l'impresa superi nel medesimo periodo d'imposta
sia  il  limite  dei  ricavi  sia  quello  delle  rimanenze finali di
magazzino, non essendo rilevante, ai fini della norma, il superamento
di  uno solo degli indicati livelli (es.: lire 7 miliardi di ricavi e
lire 1 miliardo di rimanenze finali di magazzino).
In  caso  di  periodo d'imposta di durata diversa dall'anno, la norma
impone  che  il  limite  dei  ricavi  sia ragguagliato all'anno (es.:
ricavi  di  lire  4  miliardi  per  un  periodo d'imposta di sei mesi
corrispondono  a  lire  8  miliardi ragguagliati all'anno, cosi' come
lire 6 miliardi per un periodo d'imposta di diciotto mesi sono pari a
lire 4 miliardi su base annua). Non viene invece ragguagliato ad anno
il  valore  complessivo  delle  rimanenze finali di magazzino perche'
l'entita'  di  tali  rimanenze  non  dipende dalla durata del periodo
d'imposta.
Come  per  essere  soggetta all'obbligo delle scritture ausiliarie di
magazzino  l'impresa deve superare i limiti per due periodi d'imposta
successivi, cosi' per essere esonerata dall'obbligo di tali scritture
l'impresa  deve non superare entrambi i limiti o soltanto uno di essi
per  due consecutivi periodi d'imposta: in tale caso, l'obbligo cessa
a partire dal primo periodo d'imposta successivo.
Se  un'impresa  obbligata  a  tenere  le  scritture  di magazzino non
superasse nei periodi d'imposta 1984 e 1985 entrambi i limiti (ricavi
e  valore  complessivo  delle  rimanenze  finali di magazzino) oppure
soltanto  uno  di essi (o i ricavi o il valore delle rimanenze finali
di  magazzino),  l'obbligo  cesserebbe a partire dal 1° gennaio 1986.
Per  contro  se i limiti non fossero superati soltanto nel 1984 e non
anche  nel  1985, l'impresa dovrebbe continuare a tenere le scritture
di  magazzino  nel  1986  perche'  non  si  sarebbero  verificate  le
condizioni per la cessazione dell'obbligo.
La  norma  precisa che l'ammontare dei ricavi di 5 miliardi di lire e
il  valore  complessivo  delle  rimanenze  finali  di  magazzino di 2
miliardi  di  lire  devono essere determinati nella misura risultante
dall'applicazione   rispettivamente  dell'art.  53  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  597 e degli articoli 62 e 63 dello
stesso decreto.
Nello  stesso  art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica in
oggetto,  si  precisa infine che i " plafonds " sopra menzionati, sia
di  ricavi  che di rimanenze finali, vanno considerati in relazione a
quanto  accertato  dal  competente  ufficio  in  sede  di esame della
dichiarazione.
Peraltro  i limiti esonerativi previsti dalla legge non si riterranno
superati se la rettifica eseguita dall'ufficio non eccede il quindici
per cento del valore dichiarato dal contribuente per la singola posta
considerata.

                           Capitolo quinto

             OMESSA OD IRREGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE
                            DI MAGAZZINO

L'omessa  tenuta  delle  scritture ausiliarie di magazzino, o la loro
mancata  esibizione  ai  funzionari  accertatori che ne abbiano fatto
richiesta,  concretizza  la  fattispecie  prevista dal secondo comma,
lettera  c), dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
                               n. 600.
Pertanto,  quando  dal verbale d'ispezione redatto ai sensi dell'art.
33  dello  stesso decreto del Presidente della Repubblica risulta che
il  contribuente,  per un qualsiasi motivo, non ha evaso la richiesta
di  esibizione delle scritture ausiliarie di magazzino, il competente
ufficio   potra'   procedere   alla   formulazione  dell'accertamento
induttivo.
Analoga facolta' e' prevista dalla successiva lettera d) dello stesso
secondo  comma  dell'art.  39, per il caso in cui, nelle scritture di
magazzino  esibite,  si  riscontrino  irregolarita' gravi, numerose e
ripetute,  tali  da  rendere  inattendibili  nel  loro  complesso  le
scritture stesse.
L'art.  4  del  decreto del Presidente della Repubblica in oggetto ha
inteso   meglio   delimitare   il  concetto  di  irregolarita'  sopra
menzionato, aggiungendo un nuovo periodo alla suddetta norma.
L'ipotesi  prevista  riguarda  l'aspetto  formale  delle scritture di
magazzino che e' da ritenersi carente nel caso in cui esista notevole
differenza  tra  i  dati registrati nelle predette scritture e quelli
rilevati  da altre fonti (inventari, riscontro fisico delle giacenze,
ecc.).
In  sostanza,  ove  la mancata coincidenza di cui sopra sia contenuta
entro  i  normali  limiti di tolleranza, le scritture di magazzino si
devono  ritenere  regolari,  anche  se  nelle  stesse  si riscontrino
ingiustificate  registrazioni,  quali  ad  esempio  ammanchi  o  cali
eccedenti le normali percentuali che, nel corso dell'esame di merito,
saranno  oggetto di eventuali riprese fiscali da parte del competente
ufficio.

                           Capitolo sesto
                DECORRENZA DELL'OBBLIGO DELLA TENUTA
                    DELLE SCRITTURE DI MAGAZZINO

Per  le  imprese  con  il  periodo  d'imposta  coincidente con l'anno
solare,  la  norma prescrive che le scritture ausiliarie di magazzino
devono essere tenute a partire dalle seguenti date:
1°  gennaio  1982,  se  le imprese hanno superato nell'esercizio 1980
l'ammontare  di  10 miliardi di ricavi ed il valore complessivo delle
rimanenze finali di magazzino di 4 miliardi di lire;
1°  gennaio  1983, se le imprese hanno superato negli esercizi 1980 e
1981  i  limiti  di  5  miliardi  di  ricavi  e  2 miliardi di valore
complessivo delle rimanenze finali di magazzino.
Per  le  imprese  che  negli  indicati  periodi  d'imposta  non hanno
superato  i  riportati limiti, l'obbligo della tenuta delle scritture
ausiliarie  di magazzino inizia ad operare secondo le decorrenze e le
modalita' previste nell'art. 3 e descritte in precedenza. Se i limiti
sono  superati,  ad  esempio,  negli  esercizi 1981 e 1982, l'obbligo
decorre dal 10 gennaio 1984.
Per  le  imprese  con il periodo d'imposta non coincidente con l'anno
solare,  la  norma prescrive che le scritture ausiliarie di magazzino
siano tenute a partire da:
periodo  d'imposta che inizia nel corso del 1982, se le imprese hanno
superato  sia  l'ammontare  di  10  miliardi  di ricavi che il valore
complessivo  delle  rimanenze  finali  di magazzino di 4 miliardi nel
periodo  d'imposta  antecedente a quello in corso al 31 dicembre 1981
(es.:  per  i  soggetti  che  hanno  l'esercizio  dal 1° luglio al 30
giugno,  l'obbligo  sorgera'  dal 1° luglio 1982 se i predetti limiti
risultano superati nell'esercizio 1° luglio 1980-30 giugno 1981);
periodo  d'imposta che inizia nel corso del 1983, se le imprese hanno
superato  i  limiti  di  5  miliardi di ricavi e 2 miliardi di valore
complessivo  delle  rimanenze  finali di magazzino nei due periodi di
imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 1982 (es.: per i
soggetti  che hanno l'esercizio dal 1° luglio al 30 giugno, l'obbligo
sorgera'  dal  1° luglio 1983 se i predetti limiti risultano superati
negli esercizi 1° luglio 1980-30 giugno 1982).
Nel  ricordare che le disposizioni in materia di scritture ausiliarie
di  magazzino  recate  dall'art.  41 del decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1980, n. 897, sono state abrogate fin dalla
data  (31  dicembre  1980)  della loro entrata in vigore e che quindi
sulla  base  di  esse  nessun  obbligo puo' essere posto a carico dei
contribuenti,  in allegato alle presenti istruzioni si trascrive, per
comodita' di consultazione, il testo del decreto del Presidente della
Repubblica  4  novembre 1981, n. 664, concernente la nuova disciplina
delle scritture ausiliarie anzidette.
Le  intendenze  di  finanza  e  gli ispettorati compartimentali delle
imposte  dirette  accuseranno  ricevuta della presente circolare alla
Direzione  generale  delle  imposte dirette di questo Ministero e gli
uffici  distrettuali delle imposte dirette alle rispettive intendenze
di finanza.

                                                 Il Ministro: FORMICA