IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 70 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il
nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con
il quale viene conferita delega al Governo per la determinazione
delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza e per la regolamentazione dei relativi
procedimenti;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109
della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Sanzioni disciplinari
L'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica
sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e
della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti
alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano
reato, commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti
sanzioni:
1) richiamo orale;
2) richiamo scritto;
3) pena pecuniaria;
4) deplorazione;
5) sospensione dal servizio;
6) destituzione.
Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in
relazione alla gravita' delle infrazioni ed alle conseguenze che le
stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio.
Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.