La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Titolari dei benefici

  Gli  interventi  previsti  dalle  presenti  norme  si  applicano ai
cittadini  italiani  ed al loro familiari a carico, in possesso della
qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:
    1)  profughi  dalla  Libia,  dall'Eritrea,  dall'Etiopia  e dalla
Somalia;
    2)  profughi  dai  territori  sui  quali e' cessata la sovranita'
dello Stato italiano;
    3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
    4)  profughi  da  territori  esteri  in  seguito  a situazioni di
carattere  generale  che  hanno determinato lo stato di necessita' al
rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti
1), 2) e 3);
    5)  figli  di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la
data  indicata  nel  successivo  articolo  2,  o nati in Italia entro
trecento  giorni  dalla  partenza definitiva della madre dal Paese di
provenienza  purche'  profugo  sia  il  genitore  esercente la patria
potesta'.