IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523; Visivo, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (gia' art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalita' determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri; Visivo l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma 16, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno; Visti gli articoli 151, terzo capoverso e 173 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con il quale e' stato determinato nelle misure del 15,45% (istituti speciali centr+meridionali) e del 15,35% (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno; Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 17, con il quale e' stato rideterminato nella misura del 15,95% il predetto tasso base; Visto il proprio decreto del 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14, con il quale il ripetuto tasso e' stato variato al 15,80%; Visto il proprio decreto del 29 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 218, con il quale il tasso stesso e' stato variato al 15,90%; Visto il proprio decreto del 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1977, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 130, con il quale il tasso e' stato variato al 15,80%; Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 177, con il quale il tasso di riferimento e' stato variato al 15,75%; Visto il proprio decreto del 3 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 91, con il quale il tasso di riferimento e' stato variato al 15,55%; Visto il proprio decreto del 19 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1978, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 37, con il quale il predetto tasso e' stato variato al 15,50%; Visto il proprio decreto del 23 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 12, con il quale il ripetuto tasso e' stato variato al 15,25%; Visto il proprio decreto del 15 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 81, con il quale il tasso di riferimento e' stato variato al 15,35%; Visto il proprio decreto del 17 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1979, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 239, con il quale il predetto tasso e' stato variato al 15,40%; Visto il proprio decreto del 2 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1980, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 144, con il quale il tasso di riferimento e' stato variato al 15,90%; Visto il proprio decreto del 18 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1980, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 310, con il quale il ripetuto tasso e' stato variato al 16,10%; Visto il proprio decreto del 17 ottobre 1980, regi strato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1981, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 187, con il quale il predetto tasso e' stato rideterminato nella misura del 16,95%; Visto il proprio decreto del 30 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 194, con il quale il tasso di riferimento e' stato ulteriormente variato nella misura del 17,70%; Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a corrispondere sui finanziamenti gia' concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre nuovamente adeguare il predetto tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario; Decreta: Art. 1. Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e' determinato nella misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di. ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 19,85% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato. L'anzidetto contributo sara' corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti, successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Per il ricavo delle obbligazioni gia' assunte e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie gia' collocate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispone l'art. 1 del precedente decreto del 30 maggio 1981, citato in premessa.